Esame avvocato: nuove regole per prova orale e scritta

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2016 i decreti ministeriali n. 47 e 48 del 25/2/2016 che illustrano le nuove regole per svolgere la professione forense. In particolare sono due le nuove disposizioni per l’accertamento della professione legale che disciplinano una nuova procedura per lo svolgimento delle prove, orale e scritta, finalizzate al superamento dell’esame che abilita alla professione di avvocato.

I temi per ogni prova scritta saranno inviati dal Ministero della giustizia, almeno 60 minuti prima del suo inizio: la trasmissione telematica sarà protetta da un sistema di crittografia a chiavi asimmetriche, in modo da garantire maggiore trasparenza.

La prova orale, invece, sarà pubblica ed avrà una durata temporale di almeno 45 minuti e massimo 60 minuti per ogni candidato. Inizialmente verranno mostrate le prove scritte, in seguito, al candidato, verranno formulate delle domande estratte da un database. Ciascun candidato avrà la possibilità di assistere all’estrazione delle domande che gli verranno in seguito rivolte.

Requisiti per l’accertamento della professione forense. I requisiti sussistono quando l’avvocato:

1) è titolare di partita Iva o è parte di una società o associazione professionale;

2) dispone di almeno un’utenza telefonica attivata per lo svolgimento dell’attività forense;

3) ha trattato almeno cinque casi ogni anno;

4) è titolare di almeno un indirizzo pec comunicato all’Ordine di appartenenza;

5) è in regola con gli aggiornamenti professionali;

6) ha attivato una polizza assicurativa per responsabilità professionale;

In assenza dei sopracitati requisiti verrà disposta la cancellazione dall’Albo.

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