Cronaca

Occhio alla velocitร  ma se l’autovelox non รจ omologato, la multa va annullata

Saranno annullate le multe inflitte agli automobilisti per violazione dei limiti di velocitร  qualora l’autovelox non sia omologato. Lo ha detto il Giudice di Pace di Alessandria.

Autovelox non omologato, niente multe

Ciรฒ avviene qualora nel verbale sia indicata erroneamente quale societร  produttrice una diversa rispetto a quella indicata nel decreto di omologa.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Alessandria nella sentenza n. 341/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di unโ€™automobilista multata per violazione dei limiti di velocitร  (ex art. 142, Comma 7, C.d.S.).

La sentenza del Giudice di Alessandria

La ricorrente aveva lamentato, tra lโ€™altro, laย nullitร ย deiย verbali opposti,ย poichรฉ lo strumento utilizzato per la rilevazione della velocitร  tenuta dal suoย veicoloย era sprovvisto della prevista omologazione. In particolare, la signora assume che il decreto di omologa prodotto dalla convenuta Provincia sia riferito allโ€™approvazione del dispositivo prodotto da una societร  con sede in Viterbo, mentre i verbali recano quale societร  alla quale รจ rilasciato una con sede in Perugia.

Ancora, la conducente rammenta che lโ€™omologazioneย dellโ€™apparecchiatura di rilevamento, in virtรน della giurisprudenza della Corte Costituzionale, spetta solo ed esclusivamente al MISE. Se lโ€™apparecchio nel caso di specie, non risulta essere omologato, ma solo approvato.

Lโ€™amministrazione resistente, invece, ritiene che per mero refuso il certificato di omologa richiamato nei verbali impugnati riporta in modo errato lโ€™indirizzo della sede della societร , mentre risultano correttamente indicati tutti gli altri dati del modello del sistema di rilevazione della velocitร  omologato.

Per il Giudice di Pace dai verbali emerge che lo strumento utilizzato sarebbe prodotto da una ditta, ma la circostanza non corrisponde al vero poichรฉ nel decreto di omologa รจ riportato il nome di altra societร . A questโ€™ultima, infatti, risulta rilasciato il decreto di approvazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e non certamente allโ€™altra

Non sussiste, dunque, alcun errore riguardo lโ€™indirizzo della ditta produttrice medesima come invece preteso dalla convenuta Provincia di Alessandria. A questโ€™altra societร , inoltre, risulta rilasciato unย certificatoย diย taratura. Ciรฒ non fa altro che comprovare che la ditta che ha prodotto il sistema di controllo della velocitร  in contestazione non sia quella. Invece, viene indicata neiย verbaliย alla quale difatti non รจ stato rilasciato alcun certificato di omologazione.

Precisa il Giudice

Il giudice onorario, ancora, evidenzia che lโ€™art. 192 del regolamento del codice della strada al comma 4 statuisce che, โ€œnei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il ministero dei Lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodottoโ€.

Inoltre, precisa che โ€œcon provvedimento espresso รจ comunicata alย richiedenteย laย eventuale reiterazioneย dellโ€™istanzaโ€.ย Il comma 5 dispone che lโ€™omologazione o lโ€™approvazione di prototipi รจ valida solo a nome del richiedente e non รจ trasmissibile a soggetti diversi.

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