Cronaca

Battipaglia, autorizzazioni azienda Mgm: i comitati scrivono ad Anac e Ministero

BATTIPAGLIA. Una dettagliata documentazione inviata al Ministero per l’Ambiente, all’ANAC, alla Prefettura ed ancora all’Asl Salerno e all’Arpac sui motivi di dissenso per l’autorizzazione all’esercizio da rilasciare all’azienda MGM, operante nella zona industriale di Battipaglia. Di seguito l’ampia nota firmata dal portavoce del Comitato ‘Battipaglia dice NO’ Nunzio Vitolo, dal presidente dell’Associazione ‘Cives et Civitas’ Emilia Abate, dal presidente di ‘Battipaglia Nostra’ Carlo Zara, dal delegato di ‘CivicaMente’ Valerio Giampaola e da Antonella Marsilia, portavoce di ‘ISDE Salerno Sud’:

“1) PRELIMINARMENTE la società civile battipagliese richiama le Istituzioni al rispetto del Protocollo d’Intesa tra Commissariato Regionale per l’emergenza rifiuti (direttamente sottoposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) ed il Comune di Battipaglia siglato in data 12/12/2002, con il quale, tra l’altro, il Commissario, nella persona del Presidente della Regione, si impegnava alla bonifica delle discariche art 4, a far corrispondere un ristoro economico al Comune di Battipaglia art 5 e a non realizzare nuove discariche o nuovi impianti sul territorio del Comune di Battipaglia, nonché ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento dell’impianto di CDR, ivi compreso lo stazionamento del prodotto per un tempo non superiore a 24/48 ore art 6.

2) Sulla violazione termine art 208 D.Lgs 152/2006. Si ribadisce quanto già osservato nel verbale della CdS del 31/01/2018 e nelle successive note inoltrate alla U.O.D. via pec il 09/02/2018, ovvero che la Conferenza di Servizi è stata convocata in violazione dei termini di cui all’art. 208 Codice dell’Ambiente D.Lgs 152/2006, detto termine è perentorio e pertanto non è soggetto né a deroga né a rinuncia sia essa tacita e/o espressa. A tanto si aggiunge che anche le successive riunione della Conferenza di Servizi del 26/02/2018 e quella del 02/03/2018 sembrano essere state convocate con modalità atipiche e senza congruo avviso.
Si esprime, inoltre, biasimo per non aver invitato l’Associazione “Cives et Civitas” che aveva più volte manifestato la volontà di intervenire alla Conferenza, tutte queste anomalie rendono, a nostro avviso, nulla l’intera procedura.

3) Sulla illegittimità del Decreto Dirigenziale n 192 del 22/12/2017, emesso dalla Giunta Regionale della Campania, con il quale si sottraeva l’impianto della MGM dall’assoggettabilità alla VIA, senza, per altro, fornire espressa motivazione, è a nostro avviso illegittimo in quanto violativo del comma 3 dell’art 13 D.Lgs n 152/2006 nonché della Direttiva n 2001/42/CE.
Sottrarre un insediamento alla VIA può essere giustificato sulla base di una emergenza ed è un provvedimento di natura eccezionale.
Il provvedimento di sottrazione dalla VIA non può diventare sistematico, soprattutto in una situazione di alta criticità ambientale come quella del territorio di Battipaglia, ove sarebbe oltretutto necessaria una VIA e di VAS complessiva del territorio dell’intero territorio.

4) Sulla classificazione di “zona di risanamento”: nel 2006 i territori dei Comuni di Battipaglia ed Eboli sono stati classificati nel PRQA, come “zona di risanamento” per l’eccessiva emissione di particelle PM10, NOx, CO e COV, non abbiamo notizie, allo stato, che si sia proceduto fin ora a tale risanamento.
Pe rquanto riguarda nello specifico il progetto della MGM a pag. 97 di 184 del documento identificato come “Studio Preliminare Ambientale” si legge che “[…] la piattaforma di trattamento rifiuti di cui trattasi, a prescindere dalle condizioni di funzionamento, non sarà in grado di produrre in alcun modo emissioni in atmosfera di sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene.”

A tale rigaurdo si evidenzia che la matrice trattata è di per sé costituita da una mescola di composti elastomerici (gomma propriamente detta) a cui si aggiungono additivi di rinforzo, necessari al manufatto per espletare la sua funzione su strada, dotati di tossicità acuta e cronica, inclusa la capacità di indurre neoplasie.
I composti in grado di dare questi effetti patologici sono definiti per l’appunto cancerogeni, secondo la classificazione ufficiale IARC, e mutageni.

La frazione elastomerica di un pneumatico, infatti, è a base di polimeri sintetici o naturali, mentre la capacità di resistenza all’usura è conferita dall’impiego di materiali di rinforzo, quali la silice o, in alternativa, il nerofumo o carbonblack sulla cui tossicità mutagena e cancerogena si danno in allegato A cenni documentati dalla migliore letteratura scientifica.
Nella composizione dei pneumatici rientrano inoltre altre sostanzecon profilo di tossicità acclarato: tra questi gli idrocarburi policiclici aromatici ( denominati IPA), e un composto tipicamente associato ai processi di lavorazione dell’industria della gomma e più in particolare proprio degli pneumatici: il mercaptobenzotiaziolo (denominato MBT).

Effetti tossici dell’esposizione al nerofumo o carbon black

Secondo quanto emerge dai risultati di uno studio epidemiologico (sistematic review) realizzato dalla World Health Organization nel 2012, esistono evidenze scientifiche di correlazione tra l’esposizione cronica al nerofumo e l’insorgere di patologie cardiovascolari, con necessità di ricoveri ospedalieri per problemi cardiopolmonari a breve e lungo termine. [1] Dai dati di uno studio italiano del 2001 emerse inoltre che gli operai esposti al nerofumo nella lavorazione di pneumatici avevano avuto un significativo aumento della frequenza di insorgenza di neoplasie vescicali. [2] Si ricorda che lo sviluppo di una neoplasia è un processo indotto da una qualsiasi noxa patogena, biologica, fisica o chimica, che sia in grado di modificare in modo permanente il materiale genetico di una cellula. Tale processo viene per l’appunto definito di mutagenesi o carcinogenesi.

Effetti tossici dell’esposizione agli IPA

Secondo l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) tra gli IPA sono probabili cancerogeni per l’uomo il benzo(a)pirene, il benz(a)antracene e il dibenz(a,h)antracene; mentre sono possibili cancerogeni il benzo(b)fluorantene, il benzo(k)fluorantene e l’indeno(1,2,3,-c,d)pirene.
Anche vari studi epidemiologici condotti sulle attività lavorative hanno dimostrato la pericolosità di questi composti. In particolare, in seguito ad esposizioni occupazionali si sono verificati casi di cancro ai polmoni, alla pelle e al tratto genitourinario, e del sangue. [3] Questi composti non sono direttamente tossici, ma una volta assorbiti dall’organismo vengono metabolizzati in forme altamente genotossiche.

Effetti tossici dell’esposizione all’MBT

Uno studio del 2016 ha riportato gli effetti dell’esposizione specifica a questo composto in un gruppo di lavoratori in Galles. Rispetto alla popolazione generale di Galles ed Inghilterra, in questi lavoratori è stato registrato un incremento statisticamente significativo dell’incidenza di tumori della vescica. Risultati analoghi sono stati confermati anche in uno studio statunitense, dove, in un altro gruppo di lavoratori di un’azienda chimica esposti all’MBT, l’incidenza di cancro della vescica risultava aumentata di quattro volte rispetto al riferimento. Entrambi gli studi rilevavano un aumento di incidenza proporzionale al tempo di esposizione. [4]

Alla luce di queste considerazioni non è possibile considerare l’affermazione riportata nel virgolettato di apertura, a citazione del documento di “Studio Preliminare Ambientale”, completa e corretta.
E’ noto infatti che i processi di lavorazione che portano alla produzione del cosiddetto granulato e/o polverino da pneumatico negli impianti per il recupero e riuso di PFU, sono in grado di liberare polveri aerodispersibili e respirabili (PM 2.5) contenenti tra gli altri anche i composti di cui si è qui fatto cenno, a dimostrazione del loro potenziale genotossico e mutageno accertato.
Si allegano osservazioni mediche, con relativa letteratura scientifica, di cui costituiscono parte integrate del presente documento.

5) Sulla cumulabilità con altri interventi.
In più parti della documentazione prodotta da MGM (ad es. pag. 20 del documento E00 Relazione Tecnico Progettuale, pag. 3 del documento E04 Valutazione Emissioni Atmosfera ed altri) si afferma che “Dall’analisi condotta sull’ambito territoriale preso a riferimento si è avuto modo di constatare che nello stesso nel raggio di un chilometro non sono presenti interventi progettuali similari, per cui è possibile ritenere che i possibili impatti ambientali derivanti dall’intervento proposto non andranno a cumularsi con quelli prodotti da insediamenti aventi un’analoga tipologia impiantistica.”
Il valore di un chilometro è stato preso avendo come riferimento il DM 30 marzo 2015, in cui tale valore si assume in mancanza di apposita legge regionale.
Il DM citato si riferisce ai criteri per l’assoggettabilità di un progetto a VIA, da cui il progetto MGM è stato esonerato (Vd. Sopra punto 3).
Da quanto evidenziato nella figura seguente, non si ritiene che tale progetto non abbia un effetto cumulativo con le segnalate attività di trattamento e recupero rifiuti già presenti sul territorio comunale.
MAPPA INCOMPLETA DI ALCUNI TRA SITI DA BONIFICARE, IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI E CAVE SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI BATTIPAGLIA (IN AGGIUNTA SOLO IL CONFINANTE SITO DI COMPOSTAGGIO DI EBOLI)

Sulle distanze.
A pag. 161 del documento SPA 00-Studio Preliminare Ambientale, si afferma che: “Per quanto attiene la presenza di ricettori sensibili prossimi all’intervento progettuale proposto, risulta di sostanziale importanza evidenziare che nel raggio di 1.00 km non vi è la presenza assoluta di scuole ed ospedali, mentre il centro urbano più prossimo alla sorgente sonora di cui trattasi risulta essere quello di Battipaglia”.
Sebbene si faccia riferimento ad una fascia areale di un chilometro, la misura riportata nella aerofotogrammetria contenuta nei documenti, corrisponde a 500 metri.
Si riportano nelle figure seguenti le distanze reali e la presenza all’interno della fascia di 1 km dei 2 istituti scolastici presenti in zona.
Sullo stoccaggio.
Nella planimetria allegata al progetto (documento EG 02) sono segnate le aree in cui effettuare lo stoccaggio in cumuli.
Nella foto satellitare, relativa a precedente conduzione dell’impianto, non si può non notare come lo stoccaggio fosse effettuato in modo poco controllato, rispetto alle norme di sicurezza ed antincendio, essendo i cumuli non confinati.
Si richiede un controllo a distanza per il rispetto delle quantità stoccate e del tipo di stoccaggio.
Sulla viabilità.
A pag. 33 del documento E00 Relazione Tecnico Progettuale, è riportato il percorso di accesso alla piattaforma che dovranno seguire i 10-12 mezzi calcolati, ed inoltre si afferma che:
• il percorso viario sopra individuato risulta essere adeguatamente dimensionato alla tipologia di traffico indotto dall’espletamento dell’attività di cui trattasi;
• la localizzazione dell’intervento proposto risulta essere sufficientemente distante dai vari attrattori canonici di traffico, quali scuole, alberghi, ristoranti e uffici pubblici in genere.

Si evidenzia che il tragitto proposto, prevede l’attraversamento dell’agglomerato di via Giove, e la presenza nelle vicinanze di due istituti scolastici.
Le immagini seguenti riportano il percorso definito in progetto e la situazione di via Giove e degli istituti presenti.
Si ritiene che via Giove non sia atta al passaggio del traffico in progetto:
• per le dimensioni;
• per la densità abitativa
• per il volume di traffico (soprattutto nella stagione estiva) che caratterizza l’incrocio.
Sull’ assoggettabilità alla AIA.
A pag. 161 del documento SPA 00-Studio Preliminare Ambientale, si afferma che:” Contestualmente, l’intervento progettuale oggetto del presente studio, ai sensi dell’art. 29-quattuordecies del D.Lgs. n°152/2006 così come modificato dal D.Lgs n°46/2014, non è passibile di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), in quanto la tipologia di trattamento rifiuti che si intende espletare nella costruenda piattaforma pur rientrando tra quelle riportate nell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. di cui sopra, ne risulta in ogni caso esonerata in quanto la capacità di trattamento della stessa è inferiore a 75 tons/giorno”.
A pag. 166 dello stesso documento si afferma che:” Nella piattaforma gestita dalla “MGM SPA” saranno quotidianamente conferibili 416,00 ton/die di PFU, ovvero avranno mediamente accesso n°10÷12 automezzi al giorno, omogeneamente differenziati tra autocarri e autotreni”.

Sebbene si riporti in più punti che la lavorazione giornaliera massima sarà di 72 t/giorno, si richiede se la assoggettabilità all’AIA non sia da riferirsi alla quantità giornaliera conferita.
Non si può infine non notare come il valore di 72 t/giorno sia molto prossimo al limite di 75 t/giorno, valore di riferimento per la richiesta dell’AIA.

Vi è inoltre una certa perplessità sull’incoerenza dei due dati forniti avvero che a fronte di un conferimento giornaliero di 416,00 tonnellate ne vengano, per contro lavorate solo 72 t con uno scarto di 344 t.
Pertanto a questo punto ci si chiede cosa se ne fa la MGM delle ulteriori 344 t al giorno se non si lavorano ?.
Si noti che il materiale conferito e lavorato è altamente incendiabile per questo costituisce un pericolo costante per la salute dei cittadini.

Inoltre nella nota inviata dalla MGM, all’UOD in data 23/02/2018 prot. 2018.0126449, si fa riferimento al Piano di dismissione della precedente attività inviata al Comune con nota Prot. N°541750 del 07.08.2017, e si esprime perplessità sul fatto che si faccia riferimento solo alla rimozione dei pneumatici accumulati all’interno dell’impianto e non si faccia riferimento, altresì, alle situazioni attinenti alla bonifica dei suoli (piazzale della precedente azienda).
Si esprime inoltre biasimo in relazione alla circostanza che tutti gli Enti hanno dato parere favorevole senza verificare il reale stato dei luoghi.
Solo in seguito a sollecitazione del tavolo tecnico del 12/02/2018 e conseguente sopralluogo del Comune di Battipaglia si è scoperto che la MGM non aveva provveduto a smaltire i residui della precedente attività produttiva. Con riserva di ulteriori deduzioni porgiamo distinti saluti”.

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