Cronaca

Battipaglia, caso Asi: parla l’avvocato Belmonte

BATTIPAGLIA. Il caso Asi a Battipaglia continua a dividere l’opinione pubblica, a parlare questa volta è l’avvocato Ferdinando Belmonte, ha infatti scritto sui social:
«Premetto che il commento alla sentenza non sarà giuridico per le seguenti ragioni:
a) il Consiglio di Stato non ha fatto altro che – contrariamente ad una serie di sentenze (sbagliate) del TAR Salerno (volutamente fatte passare in giudicato) – ricostruire l’assetto normativo che disciplina il diritto tra Autorità amministrative e il diritto urbanistico; in altri termini le questioni erano (almeno per me) chiare e di pronta soluzione: applicare semplicemente il diritto anziché adottare interpretazioni creative di un diritto (inesistente);
b) ciò che a me invece preme (ed è questa la finalità del commento meta-giuridico) è fare emergere ciò che avrebbe dovuto esservi dietro al recesso (ossia le finalità, le conseguenze).
D’altronde mi scuso anche con i miei lettori visto che nella stesura del commento sarò molto informale e colloquiale anziché, come nel mio stile, molto conciso, chiaro e “giuridichese”. Ciò premesso, in estrema sintesi, commenterò la sentenza partendo da questa domanda che l’uomo della strada (giustamente) si pone: il nulla-osta ASI a cosa serve? La finalità? Davvero è utile? Oppure è la solita burocrazia asfissiante che mette lacci e lacciuoli allo sviluppo industriale, a veri industriali? Perché io privato (titolare di un diritto di proprietà di una area o immobile ricadente in zona ASI) devo fare di tutto per sottrarmi dal “controllo” ASI se il diritto che voglio esercitare è comunque conforme alla legislazione, nel caso, urbanistica?
Il nulla-osta, ai sensi della normativa vigente, altro non è che, in sintesi, un atto amministrativo con il quale l’Autorità competente attesta la conformità di un progetto di intervento edilizio alla normativa urbanistica vigente.
Non solo (e sempre in estrema sintesi): l’unico strumento (di diritto pubblico) che ha un privato (aspirante industriale) nei confronti di un altro privato affinché la proprietà di quest’ultimo passi all’aspirante industriale è l’istituto dell’esproprio finalizzato alla realizzazione di opifici industriali.
Ebbene, (e sempre in estrema sintesi), il recesso del Comune dal Consorzio ASI era, sostanzialmente, finalizzato a tutelare tutti quegli asseriti industriali che, beneficiando di espropri (allora, anche a prezzi politici), avrebbero dovuto realizzare attività industriali anziché, ottenuti i finanziamenti ed altri benefici di legge, mutare gli immobili da uso industriale ad uso commerciale.
Beninteso.
Il caso deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza pubblicata in data 5 ottobre 2017 non attiene a coloro che, beneficiando di espropri (per attività industriale), godono ora di una proprietà immobiliare (dal valore di decine di milioni di euro) adibita a tutt’altro (cioè ad attività commerciale ovvero a ville residenziali, con piscina pure, anziché uffici, ecc ecc).
Il caso deciso attiene invece ad un privato al quale il Consorzio ASI giammai avrebbe potuto rilasciare il nulla-osta in quanto trattasi di un intervento edilizio di ben 100.000 metri cubi da realizzare su una area però non edificabile.
Non edificabile, si badi, non. E allora, sempre l’uomo della strada si domanda: ma come è possibile che invece il Comune di Battipaglia abbia invece potuto rilasciare il permesso di costruire? Risposta semplice: perché qualche luminare del Comune, nonostante la pacifica giurisprudenza di Consiglio di Stato, Cassazione e Corte Costituzionale, ritiene che a seguito della decadenza di un vincolo espropriativo (nel caso di specie: ad Interporto) l’area diviene edificabile.
La domanda invece da porsi è: perché una Amministrazione comunale dovrebbe ora tutelare coloro che invece non hanno rispettato i patti ossia le convenzioni (ASI)? Perché dovrebbe meritare tutela (a prescindere dalla impossibilità giuridica, cioè dalla impossibilità di sanatorie) la speculazione immobiliare (che nulla ha a che vedere con lo sviluppo industriale).
Tutela devono (e potranno, ai sensi di legge) averla soltanto coloro (i veri industriali che conducono industrie anziché altro, per intenderci) che, pur in assenza del nulla-osta ASI, hanno ottenuto un permesso di costruire comunque conforme alla normativa urbanistica.
Concludo riportando una parte della sentenza TAR Lazio n. 9873 del 2015 (passata in giudicato) che ha confermato la legittimità del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Battipaglia per infiltrazioni camorristiche: Analoghe illegittimità avrebbero caratterizzato, secondo la stessa relazione, le procedure concernenti gli interventi disposti su talune circoscritte aree della zona industriale, destinate ad acquisire un considerevole incremento di valore sulla base di quanto previsto dal relativo Piano urbanistico attuativo, con “indubbi vantaggi in favore di soggetti gravati da numerosi pregiudizi penali, riconducibili alla locale criminalità organizzata, uno dei quali con precedenti penali per reati associativi».

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