Cronaca

Battipaglia, il Tar ferma l’intervento edilizio alle spalle della Farmacia Schiavo

BATTIPAGLIA. Il Tar di Salerno bacchetta, per l’ennesima volta, un imprenditore che avrebbe voluto realizzare opere edilizie su un’area non del tutto edificabile.

Con sentenza numero 156, il Tar Salerno ha rigettato la pretesa di un privato che avrebbe voluto realizzare un intervento edilizio su una area già edificata computando, nella superficie fondiaria (cioè edificabile), anche una area inedificabile di 660 mq perché destinata a verde pubblico semplice.

L’area in questione è quella che si trova alle spalle della farmacia Schiavo di via Rosa Jemma, accanto alla chiesa del Sacro Cuore.

Ecco il testo della sentenza.

TAR Salerno, Sez. I, 25 gennaio 2017, n. 156

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2013, proposto da:
Francesco Schiavo e Ada Pesce, entrambi rappresentati e difesi, come da mandato a margine del ricorso, dall’avv. Franco Morena, presso il cui studio elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via Dogana Vecchia, n. 40;

contro

Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, come da mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio, dall’avv. Giuseppe Lullo, domiciliato d’ufficio presso la segreteria del Tribunale;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Ferdinando Belmonte, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio eletto in Salerno, via Bastioni, 41/B c/o Avv. Riccio;

per l’annullamento

per ottemperanza ex art. 112 e ss. d.lgs. 104/2010

per la declaratoria di nullità

a-del nuovo “inusitato” diniego reso dal Responsabile APO del Servizio Edilizia Privata, Ing. Attilio Busillo, in data 19 aprile 2013 sull’istanza di permesso di costruire del 26.7.2010, prot. 56337, presentata dai sigg.ri ada Pesce e Francesco Schiavo, già oggetto – quest’ultima – di un precedente diniego (n° 7/11, prot. n° 123220, del 11/02/2011) annullato dal Tribunale con sentenza n. 1017/2012, non impugnata e passata in cosa giudicata;

b – ove e per quanto occorra, della nota del medesimo Responsabile dell’a11.3.2013 recante comunicazione dei motivi ostativi;

c – ove e per quanto occorra della nota prot. 19321 del 5.3.2013 del Dirigente Area Tecnica, Ing. Pasquale Angione, con cui si disponeva l’adozione di un nuovo provvedimento relativo all’istanza previa riformulazione dell’istruttoria in base alle determinazioni del Giudice Ammnistrativo;

d – di qualsivoglia altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale

e per la esecuzione della sentenza n. 1017 del 25.5.2012, resa dal Tribunale Amministrativo regionale della Campania – Sezione di Salerno, non impugnata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Battipaglia in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2016 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato in data 27 maggio 2013 e ritualmente depositato il 13 giugno successivo, i sigg.ri Francesco Schiavo e Ada Pesce rappresentati e difesi come in atti, instavano per l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, emessa da questo Tribunale, in data 25 maggio 2012, in accoglimento del ricorso RG n. 708/2011, proposto dai ricorrenti – proprietari di un edificio residenziale edificato in virtù di concessione edilizia del 1975 – avverso il diniego (prot. n. 7/11 dell’11.02.2011) di titolo abilitativo per la ristrutturazione edilizia e l’ampliamento del predetto complesso immobiliare, diniego del quale quindi si disponeva l’annullamento.

Esponevano i ricorrenti che, nonostante tale pronuncia favorevole, interveniva nuovo diniego della domanda edificatoria, in data 19 aprile 2013, di guisa che, invocato l’intervento in executivis di questo Tribunale, veniva emessa la sentenza di ottemperanza n. 2227/2013, che ravvisava la violazione del giudicato per avere l’Amministrazione riproposto le “medesime ragioni già in prima battuta ritenute ostative al programmato intervento edificatorio, che il Tribunale aveva, però, ritenuto non fondate”.

Stante l’inerzia dell’Amministrazione, veniva attivata la procedura sostitutiva, dalla quale scaturiva la nomina di Commissario ad Acta con decreto prefettizio n. 79729/2013, nella persona della dott.ssa Rosa Della Monica, che emetteva preavviso di rigetto, con evidenziazione del seguente motivo ostativo : <<l’intervento proposto prevede l’applicazione dell’indice di fabbricabilità fondiaria di 3,00 mc/mq, sull’intera area di proprietà dei richiedenti con conseguenza che, applicando l’indice di fabbricabilità fondiaria a tutti i terreni ricadenti nell’ambito della zona “C2 Cupa Filette”, la volumetria che ne consegue sarebbe pari a 312.000 mc (104.000 mq x 3,00 mc/mq), ovvero cinque volte e mezzo la massima volumetria insediabile prevista dal Piano Regolatore Generale (57.000 mc), in spregio alle previsioni di PRG ed alla vigente normativa urbanistica, con particolare riferimento alle dotazioni minime di standard e servizi previste per legge. Considerato che, in applicazione del disposto riportato nella Sentenza TAR Campania Sezione di Salerno n. 1017/2012 (cfr. a pag. 3 “ [l’edificabilità avrebbe potuto essere, sul piano delle volumetrie assentibili, al più ridimensionata, ma giammai negata”), anche volendo riconoscere capacità edificatoria all’intero lotto di proprietà dei sigg.ri Schiavo-Pesce, per le considerazioni fin qui esposte, allo stesso andrebbe attribuito l’indice di fabbricabilità territoriale (1,50 mc/mq), con cui il lotto in esame esprimerebbe volumetria massima assentibile pari a 4.194 mc (2.796 mq x 1,50 mc/mq). Dall’esame degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di Permesso di Costruire, al contrario, la volumetria del progetto proposto dalla parte (pari a 8.091,92 mc) risulta eccedente anche rispetto a quella massima ammissibile determinata in 4.194 mc >>.

Con sentenza n. 2227 dell’11 novembre 2013 il Tribunale, in accoglimento del ricorso, dichiarava la nullità del provvedimento adottato dal Comune ed ingiungeva la puntuale ottemperanza della sentenza, designando quale Commissario ad acta il Prefetto di Salerno o un suo delegato.

Con ulteriore ricorso notificato in data 20 marzo 2014, i ricorrenti lamentavano che, in perdurante ed asserita elusione del giudicato, il Commissario ad acta nelle more designato, su conforme parere reso dal responsabile del procedimento, abbia partecipato i motivi ostativi al rilascio dell’auspicato titolo abilitativo, avuto segnatamente riguardo alla considerazione per cui “l’intervento proposto prevede l’applicazione dell’indice di fabbricabilità fondiaria di 3,00 mc/mq, sull’intera area di proprietà dei richiedenti con conseguenza che, applicando l’indice di fabbricabilità fondiaria a tutti i terreni ricadenti nell’ambito della zona “C2 Cupa Pilette’; la volumetria che ne consegue sarebbe pari a 312.000 mc (104.000 mq x 3,00 mc/mq), ovvero cinque volte e mezzo la massima volumetria insediablie prevista dal Piano Regolatore Generale (57.000 mc), in spregio alle previsioni di PRG ed alla vigente normativa urbanistica, con particolare riferimento alle dotazioni minime di standard e servizi previste per legge”, di guisa che, “considerato che, in applicazione del disposto riportato nella Sentenza TAR Campania Sezione di Salerno n. 1017/2012 […]l’edificabilità avrebbe potuto essere, sul piano delle volumetrie assentibili, al più ridimensionata, ma giammai negata, anche volendo riconoscere capacità edificatoria all’Intero lotto di proprietà dei sigg.ri Schiavo-Pesce, per le considerazioni fin qui esposte, allo stesso andrebbe attribuito l’indice di fabbricabilità territoriale (1,50 mc/mq), con cui il lotto in esame esprimerebbe volumetria massima assentibile pari a 4.194 mc (2.796 mq x 1,50 mc/mq) [laddove] [d] all’esame degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di Permesso di Costruire, al contrario, la volumetria del progetto proposto dalla parte (pari a 8.091,92 mc) risulta eccedente anche rispetto a quella massima ammissibile determinata in 4.194 mc.”.

Per l’effetto, invocavano l’adozione di ulteriori provvedimenti in executivis finalizzati, ex art. 115, all’indirizzamento della puntuale e non elusiva attuazione del giudicato inter partes. I ricorrenti lamentavano che le predette valutazioni commissariali sarebbero in contrasto con le statuizioni contenute nella ridetta pronuncia n. 1017/2012, avendo il commissario ritenuto la non computabilità come superficie fondiaria dell’area di 660 mq perché zona di uso pubblico a Verde Semplice, quando invece il Collegio aveva stabilito la “sua natura di destinazione a verde privato e non a verde pubblico”. Il Commissario ad acta si determinava nel senso di negare l’applicabilità dell’indice fondiario, ma ciò, a parere dei ricorrenti, sarebbe in violazione degli artt. 21 e ss. del Regolamento edilizio vigente (norme espressamente richiamate dalla sentenza n. 1017/12), secondo cui l’indice territoriale si applica solo in sede di attuazione dei P.P. o dei P.L., mentre, in sede di attuazione diretta (come nel caso di specie) si applica il solo indice fondiario. Concludevano invocando, in applicazione degli artt. 112, comma 5, e 114, comma 6, del c.p.a., la formulazione di chiarimenti ed istruzioni al Commissario, con eventuale declaratoria di nullità del preavviso di diniego.

Con sentenza n. 1066/2014 del 06/06/2014, il Collegio rigettava l’istanza di ulteriori provvedimenti, con la seguente motivazione: “Non sussistono allo stato, ad avviso del Collegio, i presupposti per dar corso alla invocata adozione di ulteriori provvedimenti preordinati alla conformazione dell’attività commissariale. Invero, l’organo commissariale ha proceduto a comunicare, ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, i motivi ritenuti ostativi, alla luce dei rilievi tecnici formalizzati dal responsabile del procedimento, all’effettivo rilascio del permesso di costruire, motivi che si palesano ulteriori rispetto a quelli già esaminati in sede cognitoria e trasfusi nel giudicato inter partes. Per l’effetto, appaiono ancora aperti gli spazi procedimentali per un effettivo contraddittorio sul punto, veicolato da possibili rilievi e controdeduzioni che l’atto commissariale è, per sua natura e funzione, preordinato a sollecitare: solo all’esito, ove il diniego dovesse essere definitivamente confermato, si giustificherebbe l’eventuale ritorno in sede contenziosa per apprezzarne la conformità o meno al vincolo del giudicato. Non sussistendo, in altri termini, una attuale inerzia dell’organo commissariale, appare non pertinente l’immediata adozione di ulteriori provvedimenti”.

In data 30 luglio 2014, il Commissario ad Acta, con le motivazioni già espresse nel preavviso di diniego, respingeva l’istanza di permesso di costruire dei ricorrenti.

In data 3 settembre 2014, i ricorrenti presentavano reclamo per l’annullamento del provvedimento del Commissario ad acta, della relazione del responsabile del procedimento del 10/3/14, del preavviso di rigetto dell’istanza del 14/3/14 e per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza della sentenza in epigrafe n. 1017/12.

Si costituiva il Comune di Battipaglia al fine di resistere, evidenziando il dimensionamento previsto dal redattore del PRG per la zona “C2 Cupa Filette”.

Dispiegava intervento ad opponendum l’avv. Ferdinando Belmonte, il quale chiedeva il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 1023/2015 del 14 maggio 2015, il Collegio disponeva CTU, individuando il consulente nella persona dell’ing. Felice D’Anna e formulando il seguente quesito: “stabilisca il consulente, previo esame dello stato dei luoghi e della documentazione amministrativa rilevante, degli strumenti urbanistici vigenti nonché degli atti tutti di causa, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, se ed eventualmente in quale misura sia assentibile il permesso di costruire oggetto di controversia”.

In data 3 dicembre 2015, il predetto CTU depositava la richiesta relazione agli atti di giudizio.

Parte ricorrente, in data 22 dicembre 2015 e 15 gennaio 2016, formulava talune osservazioni sull’operato del consulente insistendo per l’accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 617 del 16 marzo 2016, il Collegio riteneva quindi necessario, al fine del decidere, acquisire relazione di chiarimenti del CTU, ing. Felice D’Anna in ordine alle osservazioni rese da parte ricorrente nelle memorie in atti del 22 dicembre 2015 e del 15 gennaio 2016.

In data 29 aprile 2016 il CTU depositava relazione integrativa.

Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2016, il ricorso, sulle reiterate conclusioni delle parti costituite, era trattenuto in decisione.

Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del dispiegato intervento ad opponendum, argomentata sulla base della natura del giudizio d’ottemperanza attivato dai ricorrenti, in quanto, come meglio si dirà in seguito, per effetto della sentenza n. 1066/2014, ha avuto luogo la riattivazione della fase cognitoria del giudizio. Inoltre, se è vero che, come chiarito dalla giurisprudenza, nel processo amministrativo, l’intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto soltanto dal titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente principale (Cons. Stato, Sez., 2 agosto 2011, n. 4557), l’interveniente ha evidenziato, al riguardo, di essere proprietario di un terreno di 2.440 mq. ricadente integralmente in zona territoriale omogenea C2 “Cupa Filette” ed a breve distanza (81 mt) dal fondo dei ricorrenti, così adeguatamente argomentando detto collegamento.

Transitando al merito delle articolazioni attoree, se ne deve ravvisare l’infondatezza.

La disamina delle articolazioni contenute in ricorso non può prescindere dalle risultanze istruttorie, acquisite agli atti del giudizio, a mezzo della relazione peritale, e successiva integrazione, in ordine al fondamentale quesito posto dal Collegio, relativo all’effettiva o meno assentibilità della domanda edificatoria di parte ricorrente. Con la prima relazione, depositata il 3 dicembre 2015, il CTU, ha innanzitutto ricostruito la vicenda nel dettaglio, a decorrere dalla richiesta dei ricorrenti di permesso di costruire del 26/7/2010, indirizzata al Comune di Battipaglia, per la ristrutturazione edilizia e l’ampliamento di un complesso immobiliare di loro proprietà, sito alla Via Rosa Jemma, distinto in NCEU fog. 5 partt. 132 e 133. A fronte del plurimotivato diniego interposto dall’Ufficio, in accoglimento del ricorso RG n. 708/2011, interveniva la sentenza n. 1017/12, che riteneva infondato ciascuno dei motivi posti a base del diniego (sforamento di superficie e volumetria assentibili in base al piano regolatore; violazione delle distanze minime dal confine; omessa considerazione del corpo scala ai fini del calcolo della superficie). In particolare, questo Tar, con la citata pronuncia, ha ritenuto che l’area, che si assumeva destinata a verde pubblico, di mq. 660, andava considerata insieme con la concessione accessiva alla convenzione edilizia del 1975, che garantiva il vincolo di destinazione a verde dell’area. A parere del Collegio giudicante, quindi, non era dubitabile la destinazione a verde privato, ma non a verde pubblico, che, come tale, non avrebbe imposto lo scomputo della volumetria assentibile. Statuiva, ancora, che l’obbligo a suo tempo assunto in convenzione di “lasciare mq 660 di suolo” sottendeva, per logica esclusione, l’assenza di obbligo di cessione al pubblico, per prefigurare solo un vincolo di destinazione a verde, ferma la proprietà privata delle aree. Il CTU ha riportato, tra l’altro (pag. 15 e ss.), il contenuto della nota dell’Ing. Malangone, responsabile del procedimento a ciò nominato dal Commissario ad Acta, che relazionava sulla questione riguardante lo sforamento degli indici urbanistici di fabbricabilità e di superficie coperta. Evidenziava, al riguardo, che il lotto su cui era ubicato l’intervento in progetto, nella tavola 9 del PRG “Individuazione delle zone omogenee” ricadeva in zona classificata “C2 – residenziale di progetto”, e che nella tavola 6 “Zonizzazione e rete viaria”, l’area di proprietà dei ricorrenti, di superficie complessiva pari a 2.796 mq, risultava destinata per 2.136 mq. in zona C2 e per i testanti 660 mq in “verde semplice”. Faceva rilevare che, nella sentenza n.17/12, anche questo Tar sosteneva che la destinazione urbanistica dell’area di 660 mq fosse “verde semplice” anche se “privato” e non “pubblico”, come sostenuto dal Comune di Battipaglia nei due dinieghi emessi, sancendo una volta di più la natura conformativa della destinazione del suolo. Evidenziava che tale configurazione del lotto in esame era ribadita nella relazione tecnica allegata alla concessione edilizia che, come riportato negli allegati tecnici alla richiesta di PdC, la destinazione a “verde” impressa ai 660 mq di suolo nella tavola 6 del PRG sarebbe rimasta per la sola destinazione urbanistica, mentre poteva essere utilizzata ai fini del calcolo della capacità edificatoria, adottando l’indice di fabbricabilità fondiaria di 3,00 mc/mq. Rappresenta che, a suo parere, andava rimarcata la distinzione tra la tavola 9 del PRG, che individuava soltanto le zone territoriali omogenee in cui il redattore del piano aveva suddiviso il territorio comunale ai fini della determinazione della densità edilizia insediabile in ogni zona, e la tavola 6, a cui il redattore del PRG demandava il disegno urbanistico del suolo e che essenzialmente traduceva graficamente le previsioni riportate in tavola 9. Faceva rilevare che, per la zona in cui ricadeva l’intervento progettato, denominata nella tavola 9 “C2 Cupa Filette”, il dimensionamento previsto dal PRG prevedeva una superficie fondiaria pari a 3,70 ha, operandone così una netta distinzione dalla superficie complessiva dell’area in questione, ovvero la “superficie territoriale” pari a 104.000 mq. Evidenziava che venivano altresì individuate le cosiddette “aree libere” con superficie stimata in 1,90 ha, e veniva fissata la “densità massima consentita dal Piano” in 3,00 mc/mq, da cui derivava, per semplice moltiplicazione, anche il “volume edificabile massimo comprese le trasformazioni e sostituzioni”, pari a 57.000 mc. Sottolineava, quindi, che se fosse stata seguita la linea proposta dalla parte, ovvero che tutta la superficie ricadente nell’area individuata in tavola 9 del PRG quale “C2 – residenziale di progetto” fosse stata considerata edificabile, la volumetria insediata nella zona sarebbe stata pari a 104.000 mq x 3,00 mc/mq, ovvero cinque volte e mezzo la massima volumetria insediabile prevista dal PRG, di 57.000 mc. Faceva rilevare che, anche volendo seguire le argomentazioni esposte nella sentenza n. 1017/2012, riconoscendo capacità edificatoria all’intero lotto di proprietà dei ricorrenti, allo stesso non doveva essere attribuito l’indice di fabbricabilità fondiaria, ma l’indice di fabbricabilità territoriale di 1,50 mc/mq, con una volumetria di gran lunga minore rispetto a quella del progetto proposto dalla parte, pari invece a 8.091,92 mc.. Il CTU (pag. 19 e ss.) ha riportato anche il contenuto della relazione dell’arch. Di Cunzolo del 4/4/14, intervenuto su incarico dei ricorrenti, il quale evidenziava che <<se la potenzialità edificatoria massima da considerare per tutte le aree dell’ambito di riferimento era ricavabile dall’applicazione dell’indice territoriale, si sarebbe avuto 104.00 x 1,5 mc/mq = mc 156.000, e non 57.000 mc, come invece si ricavava dalla nota del commissario. Inoltre faceva rilevare che l’affermazione che l’area “al massimo avrebbe potuto esprimere 4.194 mc” contrastava col fatto che sull’area legittimamente insistevano già ben 5.805,34 mc realizzati negli anni ’70 sulla base di titoli mai contestati. Rappresentava che l’ufficio aveva sempre applicato a questa tipologia di aree l’indice fondiario, come disposto dalla norma. In particolare, evidenziava che l’art. 21 del regolamento edilizio disponeva che l’indice territoriale si applicasse solo in sede di attuazione dello strumento urbanistico nell’ambito degli insediamenti unitari da esso definiti, ovvero nelle aree pedissequamente programmate in attuazione mediante preventivi piani particolareggiati o piani di lottizzazione, mentre in sede di attuazione diretta si applicava il solo indice fondiario, a sua volta normato dall’art. 23 del REC. Sottolineava che, essendo l’area, a norma della tav. 9 del PRG, non ricompresa tra quelle inserite nell’unica unità di lottizzazione che pure era descritta nell’ambito di zona, doveva necessariamente attuarsi mediante titolo edificatorio diretto con la sola ed esclusiva applicazione dell’indice fondiario. Evidenziava, ancora, che il dato relativo alla volumetria massima ammissibile, di 57.000 mc, era un valore ricavato da una tabella acclusa alla relazione al PRG con dati palesemente errati, e comunque non precettivi, e mai utilizzati dal Comune stesso in alcuna valutazione >>. Il CTU, all’esito della indagini espletate, ha formulato ipotesi alternative (verde pubblico, verde privato, verde pubblico anche su iniziativa del privato) ai fini dell’inquadramento tecnico-giuridico della vicenda nell’ottica dell’inclusione o meno dell’area di 660 mq tra quelle computabili a fini volumetrici. Il CTU, invero, ha riscontrato una discordanza grafica tra le tavole 9 (individuazione delle zone omogenee) e 6 ter (zonizzazione rete viaria), in quanto nella prima l’area di 660 mq è compresa in zona C2, mentre nella seconda è indicata come zona di uso pubblico a verde semplice, di tal che “se si ritiene prevalente l’individuazione della zona omogenea della tav. 9, ne deriverebbe che anche i 660 mq andrebbero ritenuti inclusi in zona C2 anche se vincolati ad uso pubblico a verde semplice (ammesse solo attrezzature non permanenti per lo svago ed il gioco)” (cfr. pag. 39 della relazione CTU). Da tale discrasia derivava, a parere del CTU, l’oggettiva difficoltà di stabilire se si trattasse di vincolo conformativo od espropriativo, potendo ritenersi l’area computabile a fini edificatori soltanto nella seconda ipotesi (afferma infatti il CTU che “in caso di accertata attuazione degli standard previsti nell’intero comparto, potrebbe essere ritenuta già attuata in altra area del comparto e quindi decaduta…”), ma del tutto residuale e comunque non accertata. Nella relazione di chiarimenti, alla luce delle osservazioni di parte ricorrente, rese con le memorie del 22/12/2015 e del 15/1/2016, il CTU ha concluso nel senso che “non sussistono i presupposti per assegnare ai 660 mq di cui alla questione una capacità edificatoria di 3 mc/mq, corrispondenti all’indice fondiario della zona C2, in quanto, in primo luogo non ho rinvenuto alcun atto dell’Amministrazione comunale che avesse accertato la completa urbanizzazione dell’area con la conseguente possibilità di derogare dall’applicazione dell’indice territoriale; in secondo luogo, anche qualora si ritenesse che tale deroga dovesse evincersi dal provvedimento comunale di diniego annullato nella parte in cui non ha contestato la richiesta di applicazione dell’indice fondiario alla parte del lotto ricadente in zona C2, ugualmente tale deroga non potrebbe essere ritenuta estesa automaticamente anche all’area di 660 mq destinata a verde”. Il CTU, ha affermato, dunque, quanto segue: “condivido pienamente le determinazioni e le considerazioni del Commissario ad acta in riferimento alla richiesta di permesso di costruire presentata dai ricorrenti con prot. 56337 del 26/7/10 laddove questi ha ritenuto che comunque l’indice fondiario di 3 mc/mq non può applicarsi all’intero lotto in quanto la parte con destinazione a verde va ritenuta priva di edificabilità e che l’ipotesi alternativa sarebbe, tutt’al più, quella di applicare l’indice territoriale della zona C2 (1,5 mc/mq) all’intero lotto. Ne consegue che il permesso di costruire, così come richiesto (da progetto presentato), non risulta a mio avviso assentibile in quanto prevede il computo di una volumetria di 3 mc/mq (corrispondente all’indice di fabbricabilità fondiario della zona C2 del PRG) anche per l’area di 660 mq con destinazione a verde privato”.

Il Collegio ritiene di condividere le conclusioni alle quali il CTU è pervenuto, non potendosi trascurare le indicazioni rinvenibili nella Tav. 6 ter, che assume carattere ricognitivo “di standard urbanistici e di vincoli conformativi” (Cfr. C. Stato, sez. IV, 5 settembre 2016, n. 3805), in quanto tali non destinati a subire alcun regime decadenziale. Essa quindi concorre alla realizzazione dei fini propri dello strumento urbanistico, mediante l’individuazione anche di tipo spaziale delle dotazioni zonali, atta a conferire concretezza ubicativa ai rapporti meramente quantitativi fissati per ciascuna zona dalle tabelle di “riepilogo delle caratteristiche progettuali” allegata al medesimo P. R. G.. Consegue dai rilievi svolti che la indicazione delle aree destinate ad uso pubblico, contenuta nella Tavola n. 6 ter del P. R. G., non integra un elemento “spurio” rispetto alla generale disciplina di zona concernente la proprietà della ricorrente, rispondendo alla previsione dell’art. 7 l. n. 1150/1942, che appunto assegna al P. R. G. il compito di individuare, tra le altre, le aree “da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale”, sottratte, in quanto tali, alle previsioni edificatorie di zona e concorrenti ad assicurare la dotazione minima di aree destinate ad uso pubblico richiesta ai fini del bilancio complessivo tra pesi insediativi e standardurbanistici. In ogni caso, anche assumendo la riconducibilità della predetta destinazione urbanistica alla categoria dei vincoli espropriativi, la sopravvenuta decadenza del suddetto vincolo, per effetto del pacifico decorso dalla sua introduzione del termine quinquennale di cui all’art. 38, comma 1, l. r. n. 16/2006, non potrebbe che comportare l’applicazione, ai sensi del successivo comma 3, dei limiti di edificabilità previsti dalla legge regionale 20 marzo 1982, n. 17, piuttosto che la riespansione delle facoltà edificatorie delineate dagli indici di edificabilità previsti per la zona C2. Non si configura quindi alcuna discrasia tra le due tavole di PRG, contrariamente a quanto ipotizzato nella prima relazione di CTU.

Nemmeno si configura il lamentato contrasto con le statuizioni contenute nella ridetta sentenza n. 1017/2012, innanzitutto per il fatto che il Collegio, con la sentenza n. 1066/2014, come meglio esposto in narrativa, respingeva l’istanza di ulteriori provvedimenti, rilevando che “i motivi ritenuti ostativi, alla luce dei rilievi tecnici formalizzati dal responsabile del procedimento, all’effettivo rilascio del permesso di costruire, motivi che si palesano ulteriori rispetto a quelli già esaminati in sede cognitoria e trasfusi nel giudicato inter partes”. La sentenza ha quindi implicitamente riattivato la fase cognitoria e contestualmente disattivato la funzione regolatoria della statuizione giudiziale in considerazione della rilevata esorbitanza dai confini della pronuncia. Non va per giunta trascurato che la questione agitata in ricorso involge la individuazione dell’indice di fabbricabilità destinata a presiedere la domanda edificatoria, e ciò a prescindere dalla vocazione edificatoria dell’area di 660 mq in contestazione.

Tanto premesso, il ricorso è da respingere siccome del tutto infondato.

Sussistono, per l’obiettiva intrinseca complessità delle questioni, sottoposte all’esame del Collegio, eccezionali ragioni per compensare integralmente, tra tutte le parti, spese e compensi di lite.

Per quanto attiene agli onorari e alle spese per il consulente tecnico d’ufficio, esse sono a carico di parte ricorrente e sono calcolate nel modo che segue:

– per la prestazione resa, l’art. 4 L. 8 luglio 1980, n. 319 – non abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – non fissa tabelle di riferimento per conteggiare gli onorari fissi o variabili; pertanto l’onorario va commisurato al tempo impiegato, determinato in base alle vacazioni, i cui importi sono stati aggiornati dall’ art. 1 D.M. 30 maggio 2002 (onorario prima vacazione Euro 14,68 e per quelle successive Euro 8,15 ciascuna);

– il Collegio ritiene congruo, in relazione al tipo ed alla qualità dell’incarico espletato il numero di 200 vacazioni per un importo totale di Euro 1.636,53 (199 x 8,15 = 1.621,85 + 14,68 per la prima vacazione). Va inoltre applicato l’art. 52, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – che ha sostituito analoga norma contenuta nell’abrogato art. 5 L. n. 319 del 1980 – secondo cui “Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio“. In considerazione della complessità dell’incarico, il Collegio ritiene equo disporre una maggiorazione del 25% dell’importo sopra indicato per un totale complessivo, quindi, pari ad Euro 2.045,66 (1.636,53 + 409,13); su questo importo, comprensivo dell’acconto eventualmente versato, andranno aggiunti l’Iva e gli oneri, pari al 4%, della Cassa nazionale degli Ingegneri e Architetti, nonché le spese pari a Euro 120,00, come da documentazione esibita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1045/2013, proposto da Francesco Schiavo e Ada Pesce, lo respinge, come da motivazione.

Spese compensate.

Condanna parte ricorrente al pagamento degli onorari e delle spese in favore del consulente tecnico d’ufficio, dott. Ing. Felice D’Anna, nella misura indicata in motivazione.



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