Cronaca

Cassazione: riconoscimento danno patrimoniale per incidente anche al disoccupato

La Cassazione civile ha preso oggi un’importante decisione in tema di danni alla persona molto importante per le ripercussioni che potrebbe avere nei confronti di tutte le vittime di sinistri stradali rimaste gravemente offese.

In particolare, con l’ordinanza 26850/17, depositata dalla sesta sezione civile è stato precisato il principio secondo cui anche al disoccupato che ha subito una grave invalidità a seguito di un sinistro stradale dev’essere riconosciuto il danno patrimoniale perché quando le conseguenze dell’incidente risultano gravi la menomazione della capacità lavorativa specifica è altamente probabile se non addirittura certa.

In buona sostanza il giudice del merito, ove richiesto dal danneggiato, è obbligato a compiere un accertamento presuntivo sulla riduzione della perdita di guadagno nella sua proiezione futura, imposto dall’entità dei postumi, anche in termini di perdita di chance.

“Nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi.

La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio”.

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