Cronaca

Cava, annullato il maxi sequestro a Lamberti 

La contestazione

Con un decreto depositato il 7 ottobre del 2016, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Salerno il 25 maggio 2010, aveva in parte confermato e in parte disposto ex novo il provvedimento di confisca di numerosi beni nei confronti di Domenico Lamberti – condannato per l’appartenenza ad un’associazione camorristica – e dei familiari Giovanni Lamberti, Emiliana Lamberti, Luigi Lamberti e Marcello Granozzi, i primi tre figli dell’imprenditore, e l’ultimo figlio di primo letto della moglie di Lamberti. Sempre in quella sede fu confermato il rigetto della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di Domenico Lamberti, «per difetto di attualità della pericolosità». Il provvedimento portò al sequestro di società, quote di partecipazione, appartamenti e terreni per un valore stimato intorno ai 5 milioni di euro. Il provvedimento fu esteso anche ai familiari in quanto, secondo l’accusa, intestatari fittizi dei beni.

Il verdetto della Cassazione

I giudici, nell’annullare con rinvio il decreto della Corte d’Appello, hanno accolto uno dei nodi centrali sollevati dalle difese. Quello che riguarda, appunto, l’acquisizione del patrimonio della famiglia Lamberti negli anni, ben prima cioè del periodo contestato in sede penale della connivenza affaristica dell’imprenditore con ambienti della criminalità organizzata. Si tratta cioè del concetto di “perimetrazione cronologica” e della sua applicazione quando si tratti di misure di prevenzione di natura patrimoniale. «È incontroverso – scrivono i giudici della Suprema Corte – che il proposto (Domenico Lamberti, ndr) disponesse di beni e risorse finanziarie di rilevante consistenza in epoca sicuramente precedente a quella in cui è databile il momento iniziale della sua pericolosità sociale e, come tali, potenzialmente idonei a giustificare la «legittima provenienza» di quanto con essi acquistato anche durate il periodo di pericolosità».
Per quanto riguarda l’intestazione fittizia dei beni, questa opera, secondo i giudici «esclusivamente per gli atti compiuti nel biennio antecedente la proposta di applicazione della misura di prevenzione. Per gli atti compiuti in epoca anteriore, invece, il rapporto di parentela o di affinità costituisce un elemento di valutazione significativo, ma da solo non sufficiente per affermare la natura apparente dell’interposizione. D’Altro canto se non si accedesse a questa conclusione, si priverebbe di utile significato la disciplina dettata dal sistema normativo».

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