Cronaca

Cava de’ Tirreni, il sindaco vieta l’esplosione dei botti a Capodanno

Il comune di Cava de’ Tirreni, guidato dal sindaco Vincenzo Servalli, ha emanato l’ordinanza con la quale si vieta l’esplosione dei fuoco in occasione di Capodanno.

Stop a botti di Capodanno a Cava de’ Tirreni

E’ vietato su tutto il territorio comunale, ed in particolare nel Centro Storico, nei luoghi pubblici e, a salvaguardia della pubblica incolumità, in quelli privati “se ciò produca conseguenze di qualsiasi genere o natura, che si ripercuota su luoghi pubblici“, far esplodere petardi, mortaretti e botti di qualsiasi tipologia, ad eccezione dei giorni 31 dicembre 2019 e 1° gennaio 2020.

E’ vietata, negli esercizi commerciali di vicinato e sulle aree pubbliche di cui alle tipologie a) e b) della L.R. Campania n.1/2014, a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2020, la vendita di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria 2 e 3, di cui all’art.3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, esclusi i petardini da ballo di cui all’Allegato I, lettera A, numero 1, punto IV della Direttiva sopra menzionata, con l’adozione di tutte le misure di sicurezza previste dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza in materia di sostanze esplodenti.

E’ vietato cedere, a qualsiasi titolo, o far utilizzare in qualsiasi condizione, a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti.

Nel caso in cui la violazione amministrativa sia compiuta da parte di un minore degli anni diciotto, questi sarà accompagnato presso gli Organi di Polizia operanti per essere identificato, al fine di irrogare la sanzione amministrativa ai soggetti tenuti alla sua sorveglianza e che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata.

Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, salvo l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dagli artt.650 e 703 del C.P. e dall’art.17, co. 2, del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.): 1^ violazione nell’anno: il trasgressore è ammesso, ai sensi di legge, al pagamento in misura ridotta di una sanzione di euro 100,00. 2^ violazione nell’anno: il trasgressore è ammesso, ai sensi di legge, al pagamento in misura ridotta di una sanzione di euro 150,00.

 

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