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Contribuente cavese “batte” Equitalia

CAVA DE’TIRRENI. Tocca a Equitalia dimostrare l’avvenuta notifica della cartella esattoriale, e non basta che esibisca l’avviso di ricevimento ma deve produrre il deposito dell’originale dell’atto completo della relazione di notifica. Lo ha stabilito la sezione salernitana della Commissione tributaria regionale, accogliendo il ricorso di un contribuente cavese che ha ottenuto così l’annullamento di nove intimazioni di pagamento.

Il contenzioso riguardava l’esazione di tributi comunali. Il contribuente, R.R. le sue iniziali, aveva chiesto che fossero dichiarate nulle, spiegando di non aver ricevuto la notifica né degli atti impositivi né delle cartelle esattoriali che ne costituivano il pressuposto, e che quindi erano ormai trascorsi i tempi della prescrizione.

I giudici del primo grado gli diedero torto, accontentandosi di fotocopie delle relazioni di notifica per ritenere assolto l’adempimento e non decorsa la prescrizione. Ora però la pronuncia d’appello ribalta quella decisione, rilevando tra l’altro che quelle fotocopie erano collegate non alle cartelle ma a estratti di ruolo, cioè ad atti interni dell’esattore.

Non solo: accogliendo il ricorso dell’avvocato Stefania Merrone, la Commissione ha pure evidenziato che “la dimostrazione della notificazione di un atto può essere data soltanto con il deposito dell’originale dell’atto (la cui copia si assume pervenuta al destinatario) completo della relazione di notificazione” e ha ribadito che “ove la relazione di notificazione sia separata dall’atto, è necessario fornire la prova del collegamento tra la notificazione e l’atto”.

Nel caso di specie mancava invece la prova di quale fosse stato l’atto notificato né della sua conformità all’originale.

(Articolo tratto da La Città)

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