Danneggiare auto volontariamente รจ ancora reato: lo dice la Cassazione
Qualcuno che sperava che il danneggiamento dellโauto altrui o gli atti di vandalismo cui sovente sono sottoposte le nostre vetture fossero stati depenalizzati dopo il famigerato decreto legislativo sulle โdepenalizzazioniโ, numero 7/2016, esponendo colui che compiesse questo tipo di comportamenti al solo risarcimento dei danni si sbagliava di grosso.
Per la Cassazione penale, infatti, sussiste il reato di danneggiamento ogni volta che sussiste lโaggravante dellโesposizione del bene alla fede pubblica: va condannato il responsabile di tali atti non solo al risarcimento dei danni ma anche alla reclusione. A stabilire alcuni importanti principi in materia รจ la sentenza 51622/17, pubblicata il 13 novembre dalla quinta sezione penale della Cassazione.
Nella fattispecie รจ stato ritenuto responsabile lโimputato che aveva colpito con un martello lโauto del rivale parcheggiata su una strada pubblica e seppur dotata di antifurto e ripresa dalla telecamera dellโimpianto di videosorveglianza installato allโesterno dellโabitazione del proprietario. ร bene ricordare, infatti, che il suddetto decreto legislativo 7/2016 ha depenalizzato soltanto il danneggiamento semplice e non anche le ipotesi con violenza alla persona, minaccia o in occasione di manifestazioni pubbliche. Il fatto giร previsto come reato dallโarticolo 635, secondo comma numero 3, del Codice penale in quanto commesso sulle cose indicate dallโarticolo 625 numero 7 del codice conserva rilevanza penale anche a seguito dellโintroduzione della nuova normativa: continua a sussistere, in tal senso, un nesso di continuitร e omogeneitร fra vecchia e nuova formulazione laddove lโabolitio criminis non risulta generalizzata.
Il veicolo, anche dotato antifurto satellitare, resta esposto alla fede pubblica: la circostanza che possa essere presto localizzato non impedisce ai ladri di rubarlo, anche se recuperarlo รจ piรน facile. Analogamente anche la presenza della telecamera di videosorveglianza della casa puntata sullโauto in sosta per strada non costituisce un immediato intervento ostativo al compimento del reato benchรฉ la registrazione aiuti a identificare il responsabile.
E dunque non elimina quellโaffidamento alla protezione assicurata dal senso di rispetto del bene altrui esigibile da parte di ciascuno che รจ a fondamento della previsione normativa sรฌ da giustificare lโaggravamento della pena e, quindi, la persistenza della condotta penalmente rilevante. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello โSportello dei Dirittiโ, continuano a sussistere tempi duri per i vandali e per coloro che speravano di farla franca con le annunciate depenalizzazioni.