Cronaca

Danni da amianto, per la Cassazione รจ risarcibile anche la paura di ammalarsi di tumore

Lโ€™esposizione allโ€™amianto รจ senz’altro causa di patemi dโ€™animo e turbamenti per chi ha lavorato per anni senza adeguate protezioni, come tanti lavoratori italiani che ancora oggi ne pagano le conseguenze cosรฌ come i loro familiari che ne hanno visti tanti strappati alla vita.

Di questo lo โ€œSportello dei Dirittiโ€, ne ha parlato piรน volte evidenziando analoga consapevolezza maturata nella giurisprudenza, anche di legittimitร  secondo la quale anche la paura di ammalarsi di cancro per un lavoratore che ha placche pleuriche per essere stato esposto per lungo tempo allโ€™amianto deve essere risarcita.

รˆ quindi, legittima la parametrazione del danno morale ai patemi e turbamenti provati per il sospetto di una malattia futura, correlata al maggior rischio di contrarre il mesotelioma (tumore maligno) rispetto a soggetti con storie espositive comparabili non affetti da placche pleuriche (paura di ammalarsi).

Peraltro, le prestazioni del fondo vittime dellโ€™amianto sono comunque cumulabili con il risarcimento a carico del datore e le rendite Inail, diretta o in favore dei superstiti. Ad affermare questi importanti principi, la sentenza 24217/17, depositata il 13 ottobre dalla sezione lavoro della Cassazione che Giovanni D’Agata, presidente dello โ€œSportello dei Dirittiโ€, ritiene un precedente assai significativo.

Nella fattispecie รจ stato rigettato il ricorso dellโ€™autoritร  portuale avverso la sentenza resa dalla Corte dโ€™Appello di Venezia che lโ€™aveva condannata a risarcire i danno patrimoniali e non ad un dipendente che aveva lavorato per anni quale scaricatore di porto e poi ammalatosi per lโ€™inalazione delle microfibre di asbesto.

Per i giudici di legittimitร  dev’essere affermata la responsabilitร  ai sensi dellโ€™articolo 2087 del codice civile nei confronti dellโ€™Autoritร  Portuale che dal โ€™95 รจ subentrata al provveditorato del porto e non ha introdotto lโ€™uso delle mascherine nello svolgimento delle operazioni.

Anche se il dipendente aveva cominciato a lavorare nel lontano 1968, non si puรฒ certo affermare che allโ€™epoca non si conoscessero i rischi dellโ€™asbesto, come giร  da tempo la Corte di Cassazione ha ricordato la raggiunta conoscenza di tale pericolositร  ai primi anni del Novecento (cfr., ex plurimis, Cass. n.4721/1998; Cass. n.18626/2013; Cass.n.18041/2014; Cassi 7258/2016).

Pertanto, per quanto puntualmente questa Corte ha ricostruito in materia di lavorazioni pericolose ed esposizione alle polveri di amianto, di cui in questa sede giova citare soltanto il R.D. n.442/1909 che, approvando il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all’art. 29, tabella B, n. 12, giร  includeva la filatura e tessitura dell’amianto tra i lavori insalubri e pericolosi nei quali l’adibizione delle donne e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo.

Alla datrice di lavoro doveva essere ben nota l’intrinseca pericolositร  delle fibre d’amianto, materiale il cui uso risulta fin dal principio dello scorso secolo sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre per i periodi temporali di esposizione per attivitร  lavorativa.

In definitiva, il risarcimento riconosciuto รจ legittimo e la Corte dโ€™Appello ha commisurato il danno morale spettante all’appellante precisamente al patema e al turbamento provati per il sospetto di malattia futura, correlata al maggior rischio di contrarre il mesotelioma (tumore maligno) rispetto a soggetti con storie espositive comparabili non affetti da placche pleuriche (paura di ammalarsi).

Perciรฒ la quantificazione del danno morale, lungi dal conseguire da meccanismi semplificati di liquidazione automatica, รจ scaturita da un’adeguata e circostanziata “personalizzazione” del pregiudizio subito e, pertanto, risulta adeguata ai criteri generalmente accolti.

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