Cronaca

Il Tar respinge il ricorso, Marta Santoro non torna in servizio

CAPACCIO PAESTUM. Ci aveva sperato, l’ex comandante della stazione della Forestale di Foce Sele, Marta Santoro , nella possibilità di poter rientrare in servizio. Invece lo stop arriva nel giorno in cui Legambiente, vittima di una sua clamorosa operazione di sequestro alla sua Oasi, festeggia il suo trentesimo compleanno.

E nello stesso giorno in cui la Corte d’appello riduce a 6 anni e mezzo la pena di 8 anni e 4 mesi per il reato di concussione, comminata alla Santoro al termine di un rito abbreviato. Per lei è tutto svanito, per una decisione del Tar che ha respinto il ricorso presentato dal legale dell’ex sovrintendente, l’avvocato Pierluigi Arigliani , contro il Ministero della Difesa, per l’annullamento del nuovo provvedimento di sospensione del servizio notificato il 18 aprile scorso.

Con tale atto, il Ministero aveva commutato la sanzione della sospensione dal servizio in sospensione precauzionale dall’impiego in relazione al fatto che Santoro risulta ancora «imputata per più condotte commesse, con abuso di poteri connessi alla funzione di comandante della stazione Forestale di Foce Sele, di eccezionale gravità».

I giudici Francesco Riccio (presidente), Eleonora Monica e Fabio Maffei (referendari), hanno rigettato il ricorso, ritenendolo infondato per vari motivi. In primis, si legge nel provvedimento, il fatto che la pubblica amministrazione, «ove ritenga i fatti di eccezionale gravità e la condotta del militare, sotto un profilo oggettivo e soggettivo, tale da non consentire neppure temporaneamente il rientro in servizio, può disporre la sospensione precauzionale dal servizio ultraquinquennale».

I magistrati hanno ritenuto infondato anche «il motivo di censura con cui si sostiene che il gravato provvedimento di sospensione non sarebbe supportato da un’esauriente e convincente esposizione dei fatti nonché delle ragioni di pubblico interesse che hanno indotto i vertici del Corpo ad adottare una nuova sospensione, essendo esso basato sul presupposto che la ricorrente riveste la qualifica di imputato per un reato che, in caso di condanna definitiva, potrebbe comportare l’adozione della sanzione disciplinare della “perdita dello stato di militare” ovvero della “perdita del grado per rimozione” », aggiungendo che «le ragioni, oggettive e soggettive, che ostano al rientro in servizio, sia pure temporaneo, dell’interessata risultano, quindi, chiaramente illustrate e del tutto logiche, anche in relazione al riferimento espresso all’impossibilità, allo stato, di un espletamento delle proprie funzioni con pienezza e credibilità, con conseguente pregiudizio per il prestigio dell’Arma e per il regolare andamento del servizio».

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