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L’Avvocato risponde a cura dell’Avv. Simona Mazzeo

Per una consulenza legale in tutte le materie di diritto SCRIVETE A: simona.mazzeo@tiscali.it. Saranno selezionati i quesiti di diritto più interessanti e l’ Avv. Mazzeo risponderà ad essi nel prossimo numero. Per questo mese la redazione, tra i tanti pervenuti, ha selezionato il quesito di Marilù da Capaccio Scalo che, essendo scivolata sulla pavimentazione instabile di una pubblica via, a causa di insidia non prevedibile ne segnalata, si chiedeva se le spettasse un risarcimento.
Cara Marilù,, rispondo al tuo quesito riportandomi ad un recentissimo orientamento della Cassazione che, con sentenza n. 22528 del 23 Ottobre scorso, ha regolamentato una situazione similare alla tua.
Chiamata a pronunciarsi in una vicenda riguardante un sinistro stradale, occorso ad un pedone, il quale scivolando su un cubetto instabile della pavimentazione della strada, non visibile e non segnalato, riportava lesioni personali alla caviglia sinistra, la Cassazione ha colto l’occasione per richiamare la Corte d’Appello di Napoli, per l’errato “ragionamento giuridico compiuto”, sulla base di una “giurisprudenza ormai superata basata sui caratteri dell’insidia e del trabocchetto”.

Accolta in primo grado, infatti, la richiesta di risarcimento danni avanzata dal pedone veniva rigettata in secondo grado, dal giudice territoriale che dava ragione al Comune di Guardia Sanframondi.
Per la Cassazione, invece, rispetto alla fattispecie, il caso doveva essere esaminato alla luce dei principi di cui all’art. 2051 c.c.
Pertanto, ricordando la sequenza consolidata di decisioni in materia (tra cui Cass. n. 9546 /2010) – basata su una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della P.A. in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni – la Cassazione ha affermato che “la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato”.
Presunzione che può essere superata solo dalla prova del caso fortuito che, ha sottolineato la Cassazione, non sussiste nel caso di specie, giacchè il danneggiato è caduto “in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo”.
Così disponendo, pertanto, la S.C. ha cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione con il vincolo di attenersi ai principi di diritto enunciati.

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