Cronaca

La mozzarella di bufala da Bellizzi alla Corte di giustizia europea

BELLIZZI. La mozzarella di bufala da Bellizzi alla Corte di giustizia europea. Stanchi di doversi dotare di impianti specifici e stoccare altrove tutto ciò che non è latte d’area Dop, alcuni imprenditori caseari hanno deciso di rivolgersi alla giustizia. Arrivando fino alla Corte europea.

Parte tutto dal decreto ministeriale 91 del 2014 “per la sicurezza alimentare e la produzione della mozzarella di bufala campana Dop”, che obbligava i caseifici e i produttori di mozzarelle a sottostare a rigide regole. Che non sono mai andate giù a tutti.

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, tre caseifici hanno deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia europea. Si tratta della “Mail srl” di Bellizzi e delle aziende casertane “Cirigliana” di Riardo e “Sorì” di Teano. La loro battaglia dura da tre anni.

Gli obblighi del decreto 91/2014

Luoghi di lavorazione

La produzione della “Mozzarella di Bufala campana” DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, deve avvenire in uno spazio in cui e’ lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio puo’ avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purche’ realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o  esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente.

Tracciabilità del latte

Al fine di assicurare la piu’ ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attivita’, sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilita’ del latte prodotto, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantita’ di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato.

Sanzioni

Salva l’applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 13.000 e alla sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni.

Si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta dalla data dell’accertamento della violazione fino a quando l’organo di controllo non abbia verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione e l’avvenuta pubblicita’ a norma del periodo seguente. Della sanzione della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta e’ data tempestiva pubblicita’ attraverso la pubblicazione, a cura e spese dell’interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale.

Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo nei sei mesi successivi all’irrogazione delle sanzioni, la chiusura dello stabilimento e’ disposta per un periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento nel quale si e’ verificata la violazione e’ altresi’ disposta a carico di coloro che utilizzano latte o cagliata diversi da quelli della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. In tali casi la chiusura dello stabilimento e’ disposta per un periodo da un minimo di un giorno a un massimo di dieci giorni, ovvero di trenta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertato entro sei mesi.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 25 giugno scorso, data dalla quale decorrono i trenta giorni per l’adozione del decreto attuativo a cura dei Ministeri Agricoltura e Salute.

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