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A Nocera l’estrazione a sorte dei servizi sociali

NOCERA INFERIORE. «Al Distretto Sanitario di Nocera Inferiore i livelli essenziali di assistenza  si garantiscono con il sorteggio!». Lo afferma il segretario provinciale della Cisl Fp di Salerno, Pietro Antonacchio.

Di seguito la sua nota stampa.

Nel mentre si conferma che la realizzazione del Sistema Integrato di interventi e Servizi Sociosanitari , non può prescindere da un metodo unitario , condiviso e coordinato, atto a orientare e coordinare tutti gli attori  locali sociali e sanitari che ne fanno parte attiva, per affrontare i problemi, in maniera congiunta, organizzando le risposte, in termini di servizi multidimensionali  e integrati, con l’ obiettivo comune di garantire livelli essenziali di assistenza e protezione agli utenti del territorio, il Direttore Sanitario trova nel sorteggio e non già nella riorganizzazione dei servizi la soluzione . La funzione strategica dell’ integrazione sociosanitaria, è, uno dei capisaldi del welfare locale,  ne risulta permeato in ogni sua attività programmatica e operativa.  Ed è dunque indispensabile che Ambiti Territoriali e Distretti Sanitari condividono un sistema unico di accoglienza alle istanze che provengono dai cittadini, mediante un punto unitario d’ accesso, in modo tale da dare l’ opportunità ai cittadini di usufruire di tutti i servizi sociali e sanitari del territorio. Tutto ciò per  garantire, una maggiore efficienza ed efficace  risposta ,ai bisogni del territorio. Alla ruota della fortuna il sindacato ribadisce la necessità di applicare l’art. 21 del DLGS 165/2001 per la revoca dell’incarico dirigenziale del Direttore Sanitario
DLGS 165/2001
Art. 21.
Responsabilità dirigenziale.
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l’incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. (1)
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all’ottanta per cento. (2)

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