Cronaca

Eboli, primario sospeso: l’Asl dovrà risarcirlo

Eboli, l'ex primario di Rianimazione, non calpestò nessuna legge. Il procedimento disciplinare a carico del dottor Giuliano Aniello Colasante era illegittimo

Eboli, l’ex primario di Rianimazione, nonché responsabile delle sale operatorie dell’ospedale Maria Santissima Addolorata non calpestò nessuna legge. Dopo sei anni, si è giunti alla conclusione che il procedimento disciplinare a carico del dottor Giuliano Aniello Colasante era illegittimo.

Primario sospeso ingiustamente

Gli episodi risalgono al 2014. Il 2 aprile giunse al medico la comunicazione che per i due giorni seguenti, era stato modificato il turno degli infermieri nelle sale operatorie. Una modifica che aveva ridotto il personale a sole tre unità. A decidere il cambio turno, senza preavvertire il primario, fu il dottor Pietro Spinelli.

Quando il primario seppe della riduzione di personale, comunicò al dirigente del presidio ospedaliero, Rocco Calabrese, che la presenza di sole tre unità per il turno pomeridiano «non venivano assicurati i requisiti minimi di sicurezza previsti per l’esecuzione degli inter venti chirurgici programma ti. Calabrese rispose che «tutte le attività chirurgiche in emergenza- urgenza all’interno del Presidio Ospedaliero dovranno essere garantite.

E fu ciò che fece il primario di Rianimazione. limitandosi a garantire gli interventi urgenti e procrastinando quelli promgrammati che non rivestivano carattere di urgenza.

Decurtazione della retribuzione

Colasante, per assicurare il miglior servizio possibile al pazienti, riuscì a far effettuare in quei due giorni il maggior numero possibile di interventi. Dopo 4 giorni, ebbe un procedimento disciplinare con la decurtazione della retribuzione per trenta giorni a causa della sua decisione di utilizzare solo le sale operatorie nelle quali era stato possibile garantire la presenza di personale infermieristico in quelle 48 ore.

La Corte di Appello del tribunale di Salerno, in sede civile, ha stabilito che la mancata precisazione da parte del Direttore Sanitario che a fronte delle obiezioni del ricorrente, disponeva che fossero garantiti in ogni caso
gli interventi di urgenza, determina a parere di questo collegio, che il comportamento tenuto da Colasante non può essere qualificato come un rifiuto o una insubordinazione o una violazione degli obblighi di comportamento, con conseguente illegittimità della sanzione

La Corte ha stabilito l’illegittimità delle sanzioni e disposto l’obbligo per la l’Asl al pagamento in favore del medico della retribuzione non corrisposta per trenta giorni.

Fonte: La Città

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