Cronaca

Polla, omicidio Di Gloria. La Cassazione:ā€Petrillo uccise dopo un approccio sessualeā€

POLLA. Il 15 giugno scorso la Corte di Cassazione ha condannato Giuseppe Petrillo, 38enne di Polla, a 23 anni di carcere per lā€™omicidio di Nicola Di Gloria, 61enne pollese. L’assassinio era avvenuto nella notte tra il 7 e lā€™8 maggio del 2010 in localitĆ  Intranita, sulle montagne tra il Vallo di Diano dalla Basilicata.

Polla, omicidio Di Gloria. La Cassazione:ā€Petrillo uccise dopo un approccio sessualeā€

Depositate le motivazioni della sentenza di condanna, la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato da Teresa Sorrentino, legale di Petrillo, nel settembre del 2017 .

Ad essere impugnata era stata la sentenza della Corte di Assise di Appello di Salerno che confermava la sentenza di primo grado del luglio 2013 con cui Petrillo era stato condannato.

I fatti

Il giovane aveva raggiunto Di Gloria, alla guida di una Daewoo Matiz, presso il distributore Agip di via Annia, dove la vittima lo attendeva a bordo della sua Fiat 600.

Successivamente si erano recati, ognuno con la propria auto, in una stradina in localitĆ  Intranita. Qui Petrillo era entrato nella Fiat 600 e, dopo un tentativo di approccio sessuale da parte di Di Gloria, aveva avuto una colluttazione proseguita anche al di fuori dellā€™auto, durante la quale lo aveva colpito con unā€™arma da punta e da taglio, ferendolo alla mano sinistra e al torace. Una volta che Di Gloria era finito a terra, Petrillo si era messo alla guida della 600 e lo investendolo, sormontandolo e trascinandolo, tanto da causarne la morte per collasso cardiocircolatorio conseguente ad emorragia interna per lacerazioni polmonari ed epatiche.

L’iter legale

Con il ricorso presentato da Petrillo in Cassazione, la difesa riteneva che fossero stati totalmente ignorati i motivi aggiunti depositati nel 2014, tra cui due consulenze tecniche, riguardanti una il problema delle celle telefoniche, lā€™altra la capacitĆ  di intendere e di volere dellā€™imputato.

Sarebbero state anche ignorate le doglianze contenute nel ricorso principale in appello inerenti alle tracce ematiche rinvenute sul luogo del delitto, nonchĆ© le argomentazioni dei consulenti tecnici della difesa, contenute in due memorie allegate allā€™appello principale e il contenuto dellā€˜intercettazione ambientale tra lā€™imputato e la sorella.

Inoltre erano state avanzate richieste istruttorie ritenute indispensabili per individuare lā€™ora della morte della vittima e le modalitĆ  con cui era stato ferito allā€™addome. La difesa avanzava un vizio di motivazione circa lā€™inquadramento del fatto nella fattispecie dellā€™omicidio preterintenzionale o colposo.

La Cassazione ha rigettato il ricorso di Petrillo innanzitutto sottolineando la coerenza e la tenuta logica della sentenza di Appello, anche in riferimento a quella di primo grado. Per quanto riguarda la capacitĆ  di intendere e di volere dellā€™imputato la Corte sostiene che ā€œnon apparivano condivisibili le conclusioni dei consulenti di parte, che avevano descritto un quadro riferibile a stati emotivi e passionali che, normativamente, non incidono sulla capacitĆ  di agireā€ e che ā€œla difesa tenta di accreditare una diversa ricostruzione della dinamica dellā€™omicidio, eccentrica rispetto alla ricostruzione storico-giuridica della vicendaā€ oltre al fatto che la ricostruzione della morte di Di Gloria risulta del tutto coerente con le risultanze processuali.

Si ricorda che Petrillo ĆØ stato anche condannato al pagamento delle spese del procedimento e di 2000 euro in favore della Cassa delle Ammende, oltre che a 2500 euro per la parte civile.

 

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