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Principio di rotazione negli appalti, scuola vince al Tar contro la Bcc di Battipaglia

BATTIPAGLIA. Sconfitta al Tar della Campania, sezione di Salerno, per la Bcc Cassa Rurale e Artigiana di Battipaglia e Montecorvino Rovella contro l’istituto di istruzione superiore “Ferrari” di Battipaglia e la Bcc di Aquara (non costituita in giudizio), vince il principio di rotazione negli appalti pubblici.

L’istituto di credito aveva presentato ricorso al Tar per l’annullamento del decreto numero 12721-06-03 del primo dicembre scorso, con il quale il dirigente scolastico del “Ferrari”, Daniela Palma, aveva annullato in autotutela il verbale della commissione del 29 novembre 2016 di ammissione alla fase di comparazione e di valutazione dell’offerta da parte della Bcc di Battipaglia e Montecorvino Rovella. E, di conseguenza, l’intera procedura ordinaria di contrattazione.

La questione è inerente al bando per l’affidamento del servizio di tesoreria del “Ferrari”. Un servizio che la Bcc di Battipaglia ha svolto per oltre un decennio. Due le offerte che erano giunte all’istituto nell’ambito della procedura semplificata di negoziazione per l’affidamento dell’incarico.

Il dirigente Palma, applicando il principio di rotazione previsto dal nuovo Codice degli appalti, aveva escluso l’offerta presentata dalla Bcc di Battipaglia, ammettendo alla procedura solo l’altra proposta giunta dalla Bcc di Aquara.

L’istituto battipagliese si era opposto a tale esclusione, presentando ricorso al Tar con l’avvocato Carla Cocorullo. Il “Ferrari”, invece”, si era rivolto all’Avvocatura distrettuale dello Stato, di Salerno.

Il Tar, pur approvando la sospensiva chiesto dalla Bcc di Battipaglia e Montecorvino Rovella (che per tale ragione aveva continuato a svolgere il servizio ad interim), ha giudicato il ricorso inammissibile a causa di meri errori formali.

Il legale della Bcc, secondo quanto descritto dalla sentenza del Tar, ha sbagliato le modalità di presentazione del ricorso. Carenze che il Tar ha segnalato con apposite “comunicazioni di cortesia” alla parte ricorrente, la quale non vi ha comunque posto rimedio, né ha indicato concrete e specifiche ragioni atte a giustificarlo, nemmeno con riferimento alle eventuali difficoltà operative connesse all’avvio del processo amministrativo telematico.

Nella giornata di domani, il dirigente scolastico del “Ferrari”, Daniela Palma, provvederà alla nuova pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio di tesoreria.

La sentenza (numero 213/2017), emanata il 24 gennaio 2017, è stata pubblicata ieri.


Il principio di rotazione

 

Il principio di rotazione negli appalti previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti di appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria è una norma speciale, che prevale sulla normativa generale delle gare e può essere applicato all’operatore economico affidatario di un servizio nell’anno precedente.

Il Tar Friuli Venezia Giulia, sezione I, con la sentenza n. 419/16 aveva per la prima volta preso in esame le disposizioni che disciplinano il principio nell’ambito dell’articolo 36 del Dlgs 50/2016, analizzando il ricorso presentato da un’impresa che era risultata affidataria per un anno di un servizio strumentale all’organizzazione di manifestazioni culturali (allestimento palchi) e che non era stata invitata alla procedura sul Mepa per l’affidamento del servizio dell’anno successivo.

Secondo il Tar friulano, proprio lo svolgimento del servizio nell’anno precedente aveva giustificato il mancato invito, in applicazione del principio declinato nelle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, trovando applicazione l’articolo 36, comma 1, del Dlgs 50/2016 il quale prevede espressamente il rispetto del principio di rotazione.

La sentenza aveva evidenziato come si trattasse di una norma speciale relativa alle gare sotto soglia, che prevale sulla normativa sulle gare in generale.


Le funzioni

 

Il principio di rotazione negli appalti si traduce in uno strumento di riequilibrio: l’utilizzo di una procedura semplificata o negoziata per l’affidamento di un appalto di lavori, servizi o forniture non consente la massima apertura al mercato che si avrebbe con una procedura ordinaria, pubblicizzata in modo ben diverso e quindi in grado di coinvolgere un numero molto più significativo di potenziali concorrenti.

Tale aspetto risulta peraltro rafforzato proprio dall’articolo 36, che pone in capo alle stazioni appaltanti la possibilità di decidere se utilizzare le procedure semplificate o se ricorrere, invece, alle procedure ordinarie.

Le disposizioni del nuovo Codice dei contratti regolanti gli affidamenti sotto soglia evidenziano l’applicazione del principio di rotazione come misura finalizzata a consentire agli operatori economici adeguate chance di risultare aggiudicatari, limitando la possibilità di coinvolgimento ulteriore degli operatori già affidatari.



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