Cronaca

Provveditorato di Salerno, i giudici bocciano la nuova nomina

La Corte dei Conti “boccia” la nomina di Paolo Simia a nuovo provveditore di Salerno, così come stabilito dall’Ufficio scolastico regionale, diretto da Luisa Franzese.

In questi mesi l’Ufficio di Salerno, dopo l’addio di Renato Pagliara che lo scorso primo febbraio e andato in pensione, è stato retto dalla funzionaria facente funzione Filomena Chiariello. Funzionaria che, a questo punto, resta ancora al timone e che, in questi mesi, sta portando a termine tutte le incombenze, anche quelle più delicate, comprese le immissioni in ruolo e le assegnazioni provvisorie.

La decisione dei giudici

Per i magistrati contabili (presidente Fulvio Maria Longavita, consiglieri Rossella Cassaneti, Alessandro Forlani, Rossella Bocci, I referendario Francesco Sucameli, relatore Raffaella Miranda) la selezione non rispettato alcuni criteri stabiliti dalla normativa vigente.

E, a tal proposito, individuano una serie di punti critici. A partire dalla circostanza che “nell’iter procedimentale attivato per individuare il candidato più idoneo, iniziato con la procedura valutativa interna, l’Amministrazione non abbia in seguito specificato l’esito infruttuoso della ricerca della professionalità necessaria per l’Ufficio in esame”.

“Inoltre, la successiva fase – si evidenzia – finalizzata al conferimento dell’incarico che deve “discendere da una rinnovata volontà discrezionale dell’Amministrazione medesima”, non risulta debitamente motivata”. Scendendo nei particolari i magistrati sottolineano come “nel caso in esame, dopo la ricerca infruttuosa di professionalità interne, l’Amministrazione non abbia evidenziato in maniera adeguata l’esito negativo della procedura interna, in relazione all’incarico da conferire”.

“In altri termini – aggiungono – non sono evincibili, neanche aliunde, le valutazioni effettuate dall’Amministrazione, in virtù delle quali l’Ufficio X sia rimasto disponibile, pur al termine della procedura.

Inoltre, l’Amministrazione non ha esplicitato le motivazioni del ricorso a risorse esterne, che rappresenta un’extrema ratio del sistema, né ha reso conoscibile il percorso logico – argomentativo di una tale rinnovata discrezionalità”. In virtù di queste considerazioni, i giudici della Corte dei conti precisano come “da questo punto di vista il procedimento posto in essere, conclusosi con il decreto sottoposto a controllo, risulti viziato in ordine all’onere motivazionale non avendo fornito la Pubblica amministrazione adeguato sostegno argomentativo della scelta effettuata e delle valutazioni poste in essere”.

I criteri di scelta

I vizi individuati dai magistrati abbracciano pure altri campi. Tant’è che alla base del diniego, tuttavia, c’è anche “la mancanza di una previa e completa indicazione dei criteri di scelta del candidato più idoneo”.

L’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico dirigenziale, come scrivono i magistrati “non risulta corredato di criteri predeterminati per la valutazione dei curricula dei candidati”. E, altresì, “i criteri valutativi e la griglia comparativa sono stati stabiliti – viene puntualizzato dai giudici – nella prima seduta della Commissione, solo in seguito alla quantificazione delle domande pervenute (40) e – cosa ancora più rilevante – alla lettura dei nominativi dei candidati”.

Circostanze quest’ultime in “contrasto coi principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e non discriminazione nella scelta del candidato più idoneo”.

Pertanto l’Amministrazione “non avendo indicato ex ante i criteri di selezione, è in corsa nell’errore di ritenere legittima la scelta effettuata, mentre essa si dimostra contraria ai principi di trasparenza e selettività, cui si dovrebbe ispirare qualsiasi valutazione che presenti un certo margine di discrezionalità”. Come esempio lampante viene indicato proprio il criterio utilizzato per l’assegnazione dell’incarico: “Nel caso in esame – precisano i magistrati – la motivazione, per la quale il soggetto scelto è stato preferito agli altri aspiranti, non risulta adeguatamente argomentata; né è rappresentativa del percorso valutativo effettuato.

Infatti, nel verbale redatto ci si limita a sommare il punteggi. Quindi, piuttosto che esteriorizzare le proprie valutazioni sulla particolare e comprovata qualificazione professionale del candidato prescelto, l’Amministrazione rinvia alla Commissione, la quale a sua volta si limita a riportare, in uno schema di valutazione, l’esito del punteggio assegnato ad ogni candidato, da cui non è desumibile il possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali tali da garantire, rispetto agli altri candidati, lo svolgimento dell’incarico al meglio”.

L’esclusione dei dirigenti scolastici

Ma gli appunti mossi alla direzione regionale non terminano qui. Perché viene anche contestata l’esclusione dalla selezione dei dirigenti scolastici. Secondo i giudici della Corte dei conti, infatti, l’amministrazione “ha erroneamente eliminato dalla selezione tutti i dirigenti scolastici” che “sono legittimati a rispondere all’avviso pubblico; spetta poi alla Pubblica amministrazione ovviamente, valutare se in concreto gli stessi siano in possesso dei requisiti necessari, se abbiano svolto attività tali da far acquisire esperienza per almeno un quinquennio ovvero abbiano quelle qualità professionali che, come più volte ripetuto, caratterizzano il reclutamento”.


Fonte: La Città di Salerno 

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