Cronaca

Rifiuta la chiusura conto: Bcc condannata

I responsabili dell’istituto di credito si rifiutano di chiudere i conti correnti in rosso di una società: condannata la Banca di credito cooperativo dei Comuni cilentani. Il giudice di pace di Roccadaspide, Anna De Bartolomeis, ha pronunciato una sentenza destinata a creare un rilevante precedente nelle dispute tra banche e correntisti. La coop Nuovi Orizzonti di Battipaglia aveva chiesto, lo scorso anno, la chiusura dei due conti accesi alla Bcc dei Comuni Cilentani. Tali conti, infatti, presentavano un saldo negativo, il cui importo lievitava di mese in mese. A causa di difficoltà economiche, la società ne chiedeva la chiusura. Istanza cui la banca non provvedeva, rimarcando la presenza di una passività da colmare prima di disporre la chiusura. Il ricorso della coop. La coop si era rivolta agli avvocati Donatella Di Sarlo e Antonietta Caldarone dello studio legale dell’avvocato Mario Manzo – specializzato in materia bancaria e finanziaria – per ordinare la chiusura dei due conti e chiedere un risarcimento del danno derivante dalla violazione dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza.

Tesi accolta dal giudice di pace di Roccadaspide, nonostante la richiesta di rigetto della domanda presentata dalla Bcc dei Comuni cilentani tramite gli avvocati Alessandro e Filiberto Pasca. Le motivazioni della sentenza. Il giudice De Bartolomeis ha ricordato che l’istituto bancario ha l’obbligo giuridico di provvedere alla chiusura di un conto corrente su richiesta del correntista, in modo da evitare la lievitazione di spese e costi a carico del cliente. La normativa civilistica che disciplina i contratti bancari, stabilisce che “se l’operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro 15 giorni”. Una facoltà espressamente prevista anche dal Testo unico bancario, per il quale “il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese”. Con il consequenziale obbligo da parte dell’istituto di provvedere, anche se al momento del recesso il conto presenti un saldo negativo.

Il perdurare di una esposizione debitoria non può costituire un motivo legittimo di rifiuto della richiesta di estinzione del rapporto, il cui diritto è riconosciuto dalla legge. Il giudice ha ricordato che la prassi di rifiutare la chiusura del conto in ragione dell’esistenza di un saldo negativo a carico del cliente è illegittima. Nello specifico, oltre a rifiutare la chiusura del rapporto con la coop Nuovi Orizzonti, la Bcc aveva addebitato costi e commissioni che, se fosse stata disposta la chiusura, non sarebbero stati dovuti. Rigettata la domanda risarcitoria, non avendo il ricorrente dimostrato di aver subito un effettivo danno dal comportamento della banca. L’istituto di credito, tuttavia, dovrà provvedere alla risoluzione del rapporto a far data dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione della richiesta, con epurazione di tutti i costi, commissioni e spese addebitate.

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