Cronaca

Salerno, il padre non la riconosce e la condanna ad una vita di stenti: risarcimento dopo 50 anni

Non riconosce la figlia e la condanna ad una vita di stenti: ora il padre, dopo 50 anni, rischia di pagare il risarcimento

Non riconosce la figlia e la condanna ad una vita di stenti: a tre anni la piccola finisce in orfanotrofio poiché la madre, all’epoca solo una ragazza, non riesce a procurarsi da sola il necessario per vivere. Ora il padre, dopo 50 anni, rischia di pagare il risarcimento della filiazione naturale.

Non riconosce la figlia, padre rischia il risarcimento dopo 50 anni

L’ha abbandonata da piccola. Pur potendole garantire benessere economico, le ha negato persino i soldi per l’acquisto del latte e dei pannolini. La madre si è trasferita all’estero in cerca di una vita migliore e la bambina è finita in orfanotrofio dove è rimasta fino alla fine delle scuole dell’obbligo.

Come riporta Il Mattino, ora la donna chiede non solo il riconoscimento della filiazione naturale, ma anche si legge nell’atto di citazione “il risarcimento di tutti i danni patiti per i riflessi negativi, sia sul piano economico che sostanziale, risentiti a seguito della condotta illecita del padre che, volontariamente, gravemente e reiteratamente, si è sottratto agli obblighi derivanti dall’obbligo di filiazione”.

Filiazione naturale, cos’è e cosa dice la legge

La posizione del figlio naturale riconosciuto è simile a quella del figlio legittimo, e la tendenza è di far cessare le differenze tra i figli legittimi e naturali, tanto che anche nel linguaggio legislativo la legge l. 219\2012 ha disposto all’art. 1 comma 11 che:” Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: “figli” , una norma che non mancherà di creare problemi per come è stata formulata.
L’unico criterio di distinzione, puramente terminologico, dovrebbe essere quello tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio ( art. 250 c.c. così come modificato dalla l. 219\2012).
Lo scopo della legge 219\2012, che ha modificato diversi articoli del codice civile e delle disposizioni di attuazione, è quindi quello di far cessare ogni differenza di trattamento tra i figli, che, in effetti, potrebbe essere intesa come privilegio dei figli nati nel matrimonio, rispetto a quelli nati fuori, giungendo così alla piena parità giuridica tra i figli, tanto che la stessa legge all’1 comma 10 abroga l’intera sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile (articoli da 280 a 290), dedicata alla legittimazione dei figli naturali.
Ancora la citata legge che all’art. 2 conferisce delega al governo per far cessare “ogni discriminazione tra figli anche adottivi”.

 

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