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Provincia di Salerno, ecco i redditi di tutti gli amministratori comunali

Quanto guadagnano sindaci, assessori e consiglieri comunali dei comuni della provincia di Salerno? Ecco i redditi degli amministratori dei comuni della provincia di Salerno. I redditi sono stati acquisiti dai siti ufficiali e dalle sezioni di amministrazione trasparente di ogni singolo comune.

Quanto guadagnano sindaci, assessori e consiglieri della provincia di Salerno?

Non tutti gli attuali amministratori in carica dei vari comuni di Salerno hanno pubblicato sul sito ufficiale i propri dati reddituali. In questa tabella è possibile trovare i redditi di sindaci, assessori e consiglieri comunali di ogni singolo comune della provincia di Salerno, nel caso in cui questi siano stati pubblicati sui siti ufficiali.

Provincia di Salerno: i redditi di tutti i comuni

Clicca sul singolo comune per visualizzare i dati reddituali.

Comune

Popolazione
residenti

Salerno 133.364
Cava de’ Tirreni 52.931
Battipaglia 51.055
Scafati 50.516
Nocera Inferiore 45.608
Eboli 39.984
Pagani 35.538
Angri 34.151
Sarno 31.585
Pontecagnano Faiano 26.271
Nocera Superiore 24.250
Capaccio Paestum 22.921
Mercato San Severino 22.324
Agropoli 21.830
Campagna 17.225
Baronissi 17.141
Fisciano 13.946
Castel San Giorgio 13.700
Bellizzi 13.546
Sala Consilina 12.552
Montecorvino Rovella 12.549
Giffoni Valle Piana 11.873
Pellezzano 11.055
Montecorvino Pugliano 10.938
San Valentino Torio 10.878
San Marzano sul Sarno 10.539
Siano 9.771
Castellabate 9.273
Roccapiemonte 8.961
Sant’Egidio del MA 8.932
Vallo della Lucania 8.352
Teggiano 7.731
Vietri sul Mare 7.677
Camerota 7.147
Altavilla Silentina 7.095
Roccadaspide 7.065
Olevano sul Tusciano 6.779
Sapri 6.701
San Cipriano Picentino 6.591
Montesano sulla M. 6.482
Albanella 6.410
Ascea 5.894
Maiori 5.576
Bracigliano 5.535
Padula 5.352
Casal Velino 5.336
Polla 5.305
Centola 5.100
Giffoni Sei Casali 5.081
Amalfi 5.025
Sassano 4.901
Buccino 4.833
San Gregorio Magno 4.174
Tramonti 4.117
Serre 3.917
Palomonte 3.902
Positano 3.898
San Giovanni a Piro 3.759
Oliveto Citra 3.703
Colliano 3.561
Sicignano degli Alburni 3.354
Contursi Terme 3.321
Vibonati 3.317
Santa Marina 3.236
Castelnuovo Cilento 2.844
Sant’Arsenio 2.807
San Mango Piemonte 2.748
Minori 2.698
Acerno 2.679
Montecorice 2.672
Caggiano 2.651
Pisciotta 2.587
Sanza 2.538
Buonabitacolo 2.530
Corbara 2.507
Ravello 2.480
Atena Lucana 2.399
Castel San Lorenzo 2.377
Pollica 2.334
Ceraso 2.303
Novi Velia 2.285
Auletta 2.256
Ogliastro Cilento 2.244
Torre Orsaia 2.068
Cetara 2.061
Postiglione 2.048
Praiano 2.005
Montano Antilia 1.985
Salento 1.968
Caselle in Pittari 1.917
Moio della Civitella 1.868
Celle di Bulgheria 1.841
Torchiara 1.840
Perdifumo 1.774
San Rufo 1.704
San Pietro al Tanagro 1.698
Roccagloriosa 1.679
Trentinara 1.637
Castelcivita 1.628
Omignano 1.625
Valva 1.600
Scala 1.542
Monte San Giacomo 1.530
Rofrano 1.497
Calvanico 1.484
Aquara 1.456
Laurino 1.429
Laviano 1.378
Casaletto Spartano 1.362
Giungano 1.327
Castiglione del G. 1.322
Piaggine 1.271
Sessa Cilento 1.268
Torraca 1.243
Gioi 1.229
Felitto 1.218
Laureana Cilento 1.196
Cicerale 1.189
Futani 1.160
Casalbuono 1.159
Petina 1.107
Ricigliano 1.093
Prignano Cilento 1.070
Orria 1.050
Lustra 1.038
Cannalonga 1.017
Alfano 1.000
Ispani 989
Perito 886
Controne 864
San Mauro Cilento 848
Atrani 842
Stio 821
Rutino 808
Bellosguardo 770
Laurito 766
Furore 752
Roscigno 696
Conca dei Marini 687
Stella Cilento 683
Pertosa 680
Magliano Vetere 658
Morigerati 651
Ottati 602
Castelnuovo di Conza 595
San Mauro la Bruca 564
Cuccaro Vetere 560
Sant’Angelo a Fasanella 555
Monteforte Cilento 545
Corleto Monforte 544
Salvitelle 517
Tortorella 495
Sacco 468
Santomenna 425
Romagnano al Monte 381
Campora 378
Serramezzana 300
Valle dell’Angelo 229

 


Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici?

Riferimento normativo:

Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

  1. l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
  2. il curriculum;
  3. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  4. i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  5. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
  6. le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”

Dichiarazione non obbligatoria per i comuni sotto i 15mila abitanti

N.B.: La dichiarazione ex art. 14 c.1, lett. f) D. Lgs. 33/2013 non è dovuta per i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Del. ANAC n. 144/2014 e n. 241/2017)

Cosa succede se non si pubblicano i dati? Le sanzioni

L’art 437 del  dlgs n. 97 /16 è intervenuto modificato l’art 46 del dlgs 33/2013 precisando che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Inoltre l’art. 36 della stessa legge modificando la disciplina dell’art 45 del D. Lgs.  n. 33/2013  , attribuisce ad “Anac un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.  Infatti  ove l’Auorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. Anac segnala l’inottemperanza all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.

La mancata pubblicazione di tutti gli incarichi, esterni e interni, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, determina l’applicazione delle sanzioni per l’avvenuta erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti responsabili del conferimento degli incarichi. È quanto affermato dalla Corte dei Conti con sentenza n.185/2018, la quale continua affermando che il danno discende «dalla violazione gravemente colposa di un preciso obbligo normativo, vigente all’epoca in cui la condotta è stata posta in essere, cui è conseguita una spesa indebita per l’ente locale».

Per eventuali errori, comunicazioni o segnalazioni, scrivere a direttore@occhionotizie.it

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