Cronaca

Respinto il ricorso del Gran Caffè Canasta: via sedie e tavolini

Il Gran Caffè Canasta di Salerno dovrĂ  rimuovere sedie e tavolini: il Consiglio di Stato a respinto il ricorso dei proprietari dell’attivitĂ .

Via sedie e tavolini del Gran Caffè Canasta

Il Gran Caffè Canasta dovrà rimuovere i tavolini posizionati all’esterno dell’attività commerciale ubicata in piazza della Concordia.

I giudici della Quinta sezione del Consiglio di stato hanno confermato quanto stabilito, nel giugno 2018, dai colleghi del Tribunale amministrativo campano (Tar) e respinto il ricorso presentato dalle società “ristobar srl” e “Prestige srl”, rappresentati dall’avvocato Marcello Fortunato, contro il Comune di Salerno, rappresentato dagli avvocati Antonella Barone e aniello Di Mauro, e il condominio Palazzo luongo (dove si trova il locale), rappresentato dai legali Gaetano e Rosaria D’Emma.

Le societĂ  appellanti – rispettivamente, proprietaria ed affittuaria del pubblico esercizio, denominato “Gran Caffè Canasta” sono stati altresì condannati in solido al pagamento delle spese giudizio liquidate in complessivi € 4.000, oltre agli accessori, di cui €. 2.000,00 oltre accessori come per legge in favore del “Condominio Palazzo luongo” e €. 2.000,00 oltre accessori come per legge in favore del Comune di salerno.

Quindi anche per i giudici del Consiglio di stato il porticato del palazzo, occupato con sedie e tavolini, non sono da considerare un’area privata ad uso privato, ma alla pari del suolo pubblico.

I togati del Consiglio di stato nella sentenza emessa scrivono: “emerge la correttezza del provvedimento impugnato in primo grado con cui è stata ingiunta l’eliminazione dell’apposizione degli arredi e delle strutture che non erano assistite da alcun titolo, essendo appena il caso di rilevare che proprio la non corretta e non completa rappresentazione della situazione di fatto per un verso e la natura vincolata – rigidamente ancorata all’assenza dei relativi presupposti in fatto e in diritto posti a base della c.i.l. – per altro verso, esclude ogni pretesa irragionevolezza ed illegittimitĂ  dell’operato in autotuela dell’amministrazione sotto il profilo temporale”.

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