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Sindaci, vice-sindaci, assessori e consiglieri. Quanto guadagnano?

Quanto guadagnano sindaci, vice-sindaci, assessori e consiglieri comunali? È una domanda che, almeno una volta nella vita, chiunque si è posto. La curiosità di sapere quanto ci costano gli amministratori locali è più che lecita. Anzi, è doveroso che ogni cittadino sia informato su quanto percepiscono – per il loro impegno – sindaci, vice-sindaci, assessori e consiglieri.

Proviamo a fare chiarezza. Ecco uno specchietto delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori comunali, stabilite dal Decreto Ministeriale n. 119/2000 per l’attuazione dell’art. 5 della legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n.78/2010.

Indennità di funzione mensile dei sindaci

  • Comuni fino a 1000 abitanti euro 1.290
  • da 1.001 a 3.000 abitanti euro 1.450
  • da 3.001 a 5.000 abitanti euro 2.170
  • da 5.001 a 10.000 abitanti euro 2.790 
  • da 10.001 a 30.000 abitanti euro 3.100
  • da 30.001 a 50.000 abitanti euro 3.460
  • da 50.001 a 100.000 abitanti euro 4.130 
  • da 100.001 a 250.000 abitanti euro 5.010
  • da 250.001 a 500.000 abitanti euro 5.780 
  • oltre 500.001 abitanti euro 7.800

Le info

È utile ricordare che se il sindaco è un lavoratore dipendente o pensionato la sua indennità va dimezzata, salvo che il primo cittadino non abbia richiesto l’aspettativa dal lavoro per tutta la durata del mandato. I liberi professionisti, invece, percepiscono indennità piena, perché ritenuti penalizzati dall’effetto di oneri fiscali e previdenziali dal reddito d’impresa che ricavano dalla loro attività.

Inoltre:

– se la percentuale di entrate proprie del bilancio comunale dall’ultimo rendiconto è superiore alla media regionale, calcolato per fasce di numero di abitanti, scatta una maggiorazione del 3 per cento.

– se la spesa corrente pro capite dell’ultimo bilancio approvato è superiore alla media regionale, calcolata sempre per fasce di popolazione, scatta un incremento del 2 per cento sull’importo in tabella

È prevista la facoltà di introdurre ulteriori incrementi fino al 15 per cento dell’importo fissato dalla legge previa assunzione di delibera motivata, ma è possibile anche ridurre o addirittura rinunciare al compenso.

Con il decreto 4 aprile 2000, n. 119 è stato fissato anche il compenso di vicesindaci, assessori e consiglieri comunali ai quali si attribuisce il cosiddetto gettone di presenza. Un compenso mensile che, però, non può superare una determinata percentuale dello stipendio del sindaco. Il gettone di presenza, allo stesso modo, varia a seconda del numero di abitanti.

Indennità di funzione mensile dei vice-sindaci

  • comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, 15% dello stipendio previsto per i sindaci
  • comuni con popolazione tra 1000 e 5000 abitanti, indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per i sindaci.
  • comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, e fino a 10.000 indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco.
  • comuni con oltre 10.000 abitanti e fino a 50.000, indennità mensile di funzione pari al 55%
  • comuni con oltre 50.000 abitanti, 75% indennità mensile di funzione

Indennità di funzione mensile degli assessori

  • comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 5000 abitanti, indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per i sindaci.
  • comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti, 45% dell’indennità prevista per il sindaco
  • comuni con popolazione tra i 50.000 ed i 250.000 abitanti, 60% dell’indennità prevista per il sindaco
  • comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, 65% dell’indennità prevista per il sindaco
  • Anche per vicesindaci ed assessori l’indennità è dimezzata se sono lavoratori dipendenti o pensionati.

Gettone di presenza per consiglieri comunali

  • comuni da 1.001 a 10.000 abitanti, euro 18.08 a seduta
  • comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, euro 22.21 a seduta
  • comuni da 30.001 a 250.000 abitanti, euro 36.15 per seduta
  • comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, euro 59,39 per seduta
  • comuni oltre i 500.000 abitanti, euro 103,29 per seduta

La disposizione del secondo comma dell’art. 82 del Testo Unico n. 267/2000 che disciplinava il diritto dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali a percepire il gettone di presenza, è stata sostituita dall’art. 5, comma 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122 che in sede di conversione del D.L. n. 78/2010 ha approvato il seguente nuovo testo:

«I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.

Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali, ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente».

Gettoni di presenza – organi per i quali competono

I consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle seguenti riunioni:
• dei consigli comunali dei quali fanno parte;
• di tutte le commissioni consiliari formalmente istituite e, secondo quanto dispone l’art. 38 del Testo Unico, convocate;
• delle commissioni comunali o provinciali previste per legge;
• degli organismi di pari opportunità previsti dallo statuto e dai regolamenti consiliari.

Partecipazione a commissioni consiliari

In merito alla corresponsione del gettone di presenza per la partecipazione dei consiglieri comunali alle sedute delle commissioni consiliari, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria (delibera n. 2 del 22 gennaio 2007) ha espresso i seguenti pareri che presentano interesse generale per l’adozione dei provvedimenti di liquidazione.

Sedute congiunte di due o più commissioni consiliari

Il consigliere che partecipa ad una seduta congiunta di due o più commissioni per le quali è prevista l’attribuzione del gettone di presenza, ha diritto alla liquidazione di un solo gettone di presenza. Pertanto, a prescindere dalla ragione o dallo scopo della convocazione delle commissioni in seduta congiunta, al consigliere spetta un solo gettone di presenza.

Sedute di più commissioni tenute nello stesso giorno

Il consigliere che partecipa effettivamente alle sedute di due commissioni convocate separatamente per adunanze da tenersi in orari diversi, pur nella stessa giornata, ha diritto alla corresponsione del gettone di presenza per ciascuna seduta, fermo restando il vincolo quantitativo globalmente disposto dal secondo comma dell’art. 82 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Il divieto per i consiglieri comunali di cumulare nella stessa giornata le indennità di presenza dovute per la partecipazione nella stessa giornata alle sedute di più commissioni era stato previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, ed è cessato con l’abrogazione disposta dall’art. 274 del T.U.E.L. che con il nuovo secondo comma dell’art. 82 ha stabilito una nuova limitazione, secondo la quale in nessun caso l’ammontare dei gettoni di presenza percepiti da un consigliere nell’ambito di un mese può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente.

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