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Variante al Prg di Serroni Alto. Ass. Vecchio: «diffuse notizie false»

BATTIPAGLIA. L’assessore all’area Territorio e Ambiente Stefania Vecchio replica ad una nota diffusa dall’associazione Civica Mente in merito all’approvazione in consiglio comunale della variante al Prg in zona Serroni Alto.

«Leggo notizie non veritiere contenute in un documento diffuso dalla associazione “Civica Mente”, riprese da alcuni organi di stampa, e corre l’obbligo di chiedere la pubblicazione della presente nota per confutare gli assunti erronei in essa riportati – dice l’assessore Stefania Vecchio -. Dalle notizie riportate dagli organi di stampa, l’Ufficio Tecnico del Comune di Battipaglia e l’Amministrazione, con l’assunzione da parte del Consiglio Comunale della delibera del 28.03.2017, avrebbero in qualche modo autorizzato abusi edilizi ed avallato conflitti di interessi nella zona di Serroni Alto. Tralascio di commentare tali assunti che, per quanto opinabili ed a tratti offensivi per i tecnici ed i soggetti coinvolti, rappresentano la manifestazione di un pensiero e, pertanto, mi limiterò a confutarli, riportando brevemente l’iter procedimentale che rappresenta l’unico dato che non può essere smentito o posto in discussione e, pertanto, il dato di partenza di qualsivoglia analisi che voglia mostrarsi approfondita ed accurata.

Con la decisione assunta in Consiglio Comunale si è concluso un regolare iter amministrativo, iniziato nel 2010, con le istanze di alcuni cittadini, proprietari di suoli in località Serroni Alto, ricadenti in Zona di Uso Pubblico (standard) del vigente Prg approvato nel 1972. Essi richiedevano, ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell’art. 38 della L.R. n. 16/2004, l’assegnazione di una nuova destinazione urbanistica alla luce della decadenza del vincolo quinquennale preordinato all’esproprio e della destinazione pubblica prevista dal P.R.G., mai oggetto di attuazione da parte dell’Ente. Alla luce della predetta normativa il Comune ha l’obbligo di procedere alla ritipizzazione urbanistica dei suoli: l’art. 38 della L.R.C.n. 16/2004, pena la attivazione dei poteri sostitutivi della Regione e della Provincia. In ossequio a tale obbligo, con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 30/03/2011 si dette inizio al procedimento con la predisposizione di una variante al vigente PRG relativa alle aree in questione, con la quale fu sostanzialmente riproposta la destinazione urbanistica a standard. La proprietaria, medio termine, richiese alla Provincia di Salerno l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 16/2004. Il Commissario ad Acta nominato dalla Provincia di Salerno, con delibera del n. 220 del 05/09/2012, ha stabilito la riproposizione del vincolo a Zona di Uso Pubblico a Verde Semplice.

La proprietaria impugnò i provvedimenti assunti dal Commissario ad Acta innanzi al Tar Campania – Salerno poiché gli stessi apparivano carenti di motivazione in ordine alla reiterazione del vincolo e non prevedevano un indennizzo economico, che, con sentenza n. 1070 del 10.05.2013, li ha annullati, unitamente agli atti in precedenza adottati dal Comune di Battipaglia. Con successiva delibera n. 77/G del 18/11/2013, preso atto della citata sentenza, il Commissario Straordinario incaricava gli uffici comunali di predisporre un più vasto piano di rimodulazione urbanistica dell’intero comprensorio C2 di Serroni Alto al fine di bilanciare, in termini perequativi e compensativi, diritti edificatori del privato e necessità di reperimento di aree pubbliche a standard da parte dell’Ente. Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 14/G del 21/02/2014 è stata riadottata la Variante al PRG relativa alla nuova disciplina urbanistica delle Unità di Suolo ricadenti nel comprensorio C2 di Serroni Alto. Pubblicata tale delibera, pervennero alcune osservazione, sia da parte di cittadini , sia dalla Provincia di Salerno.

L’Ufficio, esaminate tali osservazioni, ne ha tenuto conto ed ha predisposto la proposta di delibera di approvazione definitiva della variante, accantonando il progetto di più ampia rimodulazione del comprensorio del quartiere Serroni Alto, previsto in fase di adozione, e limitandola unicamente alle unità di suolo soggette alla disciplina dell’art. 38 L.R.C. 38/2004. Per tale ragione risulta essere stata oggetto di approvazione unicamente la tavola B che disciplina la trasformazione delle 3 unità, mentre sono state accantonate le ulteriori tavole di Analisi del Comprensorio che erano state oggetto di dubbi ed opposizione da parte di taluni cittadini, e transitate negli accoglimenti delle osservazioni proposte. Tale proposta di delibera, con nota prot. n. 11604 del 13/02/2015 a firma anche dell’ing. D’Aco che aveva avallato il procedimento, fu trasmessa alla Commissione Straordinaria per l’approvazione ex art. 42 del Tuel n. 267/00. La Commissione Straordinaria, senza frapporre alcuna motivazione, ha omesso di assumere ogni decisione in merito, cosicché l’obbligo sancito dal Tar è ricaduto sulla Amministrazione della sindaca Cecilia Francese. Con la delibera assunta in data 28.03.2017 il Consiglio Comunale di Battipaglia ha adempiuto ad un obbligo, quello di concludere un procedimento iniziato nel 2010, e scandito da ben tre sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di Salerno, l’ultima delle quali, la n. 1821/2016, ordinava l’ottemperanza della sentenza n. 2084/2015 inter partes ed ha approvato la citata Variante limitatamente alle 3 unità di suolo soggette alla disciplina dell’art. 38 della L.R. n. 16/2004, considerato che:

  • il Comune aveva l’obbligo di approvare la nuova disciplina urbanistica delle aree in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 della L.R. n. 16/2004 e delle Sentenze del TAR Salerno n. 1070/2013 ed ultime n. 2084/2015 e n. 1821/2016, che hanno intimato al Comune di concludere il procedimento di variante entro un termine perentorio stabilito oltre il quale si sarebbe provveduto ad un nuovo Commissariamento oneroso;
  • la giurisprudenza consolidata in materia afferma che la reiterazione dei vincoli urbanistici decaduti può ritenersi legittima solo se corredata da una concreta ed attuale motivazione, ancorata a parametri oggettivi in ordine alla previsione di un accantonamento di somme per il pagamento dell’indennità di espropriazione commisurata al valore reale del bene; alla persistente attualità dei pubblici interessi, con riferimento ad una effettiva e già programmata realizzazione delle opere pubbliche previste dal piano; se l’interesse pubblico possa essere soddisfatto con soluzioni alternative e/o perequative;
  • la reiterazione del vincolo sulle aree in oggetto non era allo stato percorribile in quanto: a) l’Ente non ha attualmente in programma la realizzazione di alcuna opera pubblica sulle aree in oggetto (mancanza di motivazione concreta ed attuale); b) essa avrebbe comportato la corresponsione di un indennizzo economico ai proprietari dei suoli quantificato ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropri), commisurato al reale valore di mercato delle aree, non accantonato nel Bilancio Comunale ed eccessivamente alto rispetto ai benefici pubblici (mancanza copertura economica);
  • la mera riproposizione del vincolo è stata di fatto bocciata dal T.A.R. Salerno;
  • la Variante predisposta dall’Ufficio Urbanistica comporta invece benefici pubblici derivanti dalla cessione gratuita al patrimonio comunale di una quota di suolo oggetto di ritipizzazione (pari al 50%), da destinare nuovamente a standard, riconoscendo al privato una aspettativa edificatoria sulla restante parte (rimanente 50%), che rappresenta una alternativa perequativa al pagamento dell’indennità. In relazione ai tre Permessi a Costruire in via Budapest n.16, si evidenzia che la ragione del loro annullamento non risiede in ragioni urbanistiche, bensì squisitamente edilizie, contrariamente a quanto sostenuto nella nota di Civica Mente, riportato da alcuni organi di stampa. Il provvedimento prot. n. 6100 del 27/01/2016 del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia, di annullamento di taluni titoli edilizi è stato adottato perché essi, sottoposti a verifica di legittimità urbanistico‐edilizia – giusta disposizione dirigenziale prot. n. 74615 del 09/11/2015 – in seguito alla ricezione di un esposto da parte del signor Alfredo Perrone, non sono risultati conformi all’art. 35 del vigente Regolamento Edilizio».

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