Cronaca

Pagani, divieto di vendita e spari dei fuochi d’artificio fino al 6 gennaio

Pagani: il Comune ha emesso l’ordinanza di divieto di vendita e spari dei fuochi d’artificio a partire da oggi fino a lunedì 6 gennaio 2020.

A Pagani vietati i fuochi d’artificio

Il Comune di Pagani ha ordinato il divieto di vendita, informa ambulante, e spari di fuochi d’artificio a partire da oggi fino a tutto il giorno del 6 gennaio 2020.

Il sindaco facente funzione Anna Rossa Sessa ha firmato l’ordinanza che dice no a ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria quarta e quinta, ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie.

In particolare, è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo; vengono esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminosi.

Il divieto, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il giorno 6 gennaio 2019, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria “quinta” tipo “D” e “E”, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenziente, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per fini diversi da quelli cui gli articoli stesso sono espressamente destinati. Fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti.

Disposto anche il divieto di acquisire e/o cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o a uso pubblico materiale esplodente.

Il divieto vale per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vendute ed similia, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

L’inosservanza dell’ordinanza da parte di titolari di licenza amministrativa verrà sanzionata con la sospensione della licenza per dieci giorni.

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