Cronaca

Il Comune di Battipaglia smemorato, lo salva Magliano: Lanzetta deve pagare oltre 53mila euro per oneri di urbanizzazione di dieci anni fa

Dovrà sborsare oltre 53mila euro di oneri di urbanizzazione, oltre interessi legali, per la costruzione del centro Il Castelluccio la società Ital Sima srl dell’imprenditore di Battipaglia, Antonio Lanzetta.

Una cifra che il Comune ha seriamente rischiato di perdere per la prescrizione del credito. Solo l’intervento di Francesco Magliano, ex vigile urbano di Battipaglia, aveva “ricordato” all’ente di verificare, nel 2018, se avesse dato esecuzione al recupero di tali oneri di urbanizzazione.

Di fronte all’invito e messa in mora dell’ente, la società dell’imprenditore Lanzetta aveva opposto ricorso. Se il Comune non fosse intervenuto il 12 ottobre 2018, grazie all’intervento di Magliano, il credito sarebbe andato in prescrizione il 10 dicembre 2018. Questioni di giorni, che hanno salvato il Comune da una grossa perdita economica e che costringeranno Lanzetta a sborsare 53.837,4 euro, oltre interessi legali. Ma senza alcuna sanzione, che il Comune ha dimenticato di applicare…

Battipaglia, Lanzetta deve sborsare 53mila euro. Magliano salva il Comune dalla prescrizione

La società Ital Sima srl aveva presentato ricorso al Tar, difesa dall’avvocato Marcello Fortunato. Il Comune di Battipaglia, invece, era difeso dall’avvocato Sabato Criscuolo. Era intervenuto ad opponendum proprio Francesco Magliano, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Belmonte.


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Francesco Magliano

Il fatto

La società di Lanzetta è proprietaria di un’area in via Brodolini, a Battipaglia, dove sorge il centro “Il Castelluccio“. Il permesso era per un complesso industriale di produzione di reti e materassi, per cui l’opera realmente realizzata era in difformità rispetto al titolo unico. Avendo la società chiesto un accertamento di conformità, il Comune di Battipaglia aveva determinato l’importo da versare ai fini del rilascio del titolo edilizio, pari a 96.318,5 euro.

La società si rifiutava, nel 2008, di versare quella cifra e si opponeva al Tar e al consiglio di Stato. A seguito della vicenda giudiziaria, il Comune di Battipaglia rideterminava l’importo da versare in 47.643,25 euro.


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La società, tuttavia, non aveva versato quell’importo ed il Comune di Battipaglia aveva inviato un avviso e l’atto di messa in mora solo il 12 ottobre 2018, dopo una richiesta scritta da parte di Magliano.

L’opposizione della società di Lanzetta era basata su un termine quinquennale di prescrizione del debito, ma il Tar, richiamate varie sentenze in merito, ha convenuto di stabilire un termine decenale alle pretese collegate ad oneri di costruzione. Per cui il Comune – seppur per poche settimane – è riuscito a far valere il proprio diritto. Con un evidente merito a Magliano, che ha riportato alla memoria dell’ente tale credito.


La sentenza

Pubblicato il 20/01/2020
N. 00100/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01648/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2019, proposto da
Ital S.I.M.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;
contro

Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Piave n. 1;
e con l’intervento di

ad opponendum:
Francesco Magliano, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Maria Riccio in Salerno, via Bastioni n. 41/B;
per l’annullamento,

previa sospensione:

a – del provvedimento di cui alla nota prot. n. 98082 del 06.12.2018, successivamente notificato, con il quale il Dirigente del Settore Tecnico ed Urbanistica del Comune di Battipaglia ha ingiunto alla ricorrente “il pagamento della somma complessiva di € 53.837,40 che si compone della sorta capitale e degli interessi legali, calcolati sulla quota capitale e decorrenti dalla data del 05.11.2008 relativa alla nota prot. n. 79476”;

b – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

nonché per l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 – comma 1 – lett. f) c.p.a.,

della non debenza delle maggiori somme chieste e la condanna della P.A. alla restituzione delle maggiori somme versate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia e l’atto di intervento ad opponendum di Francesco Magliano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale anche in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente proponeva il ricorso con le conclusioni in epigrafe riportate.

Esponeva: di essere proprietaria di un’area sita alla via Brodolini del Comune di Battipaglia (in catasto al fg. 23, p.lle nn.446,457/b e 477/c), ricompresa nell’ambito del comprensorio A.S.I.; di aver ivi realizzato un complesso per la produzione di reti e materassi, a suo tempo assentito con provvedimento unico n. 25/05 del 10.10.2005; di aver realizzato alcune opere in difformità dal predetto titolo unico, per le quali aveva chiesto l’accertamento di conformità, in relazione al quale il Comune di Battipaglia determinava, con provvedimento prot. n. 14050 del 21.2.2008, l’importo da versare ai fini del rilascio del titolo edilizio, quantificato in euro 96.318.50; tale determinazione era avversata dalla ricorrente con ricorso innanzi al TAR Campania che, dapprima, con ordinanza n.325 del 10.4.2008, accoglieva l’istanza cautelare proposta (decisione riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3476/2008) e poi respingeva il ricorso con sentenza n. 2697 del 28.5.2009; nelle more della definizione del giudizio, avendo il Consiglio di Stato accolto l’appello cautelare, il Comune di Battipaglia con nota prot. n. 79476 del 5.11.2008 chiedeva il pagamento dell’importo a saldo, pari ad euro 47.643,25; nel successivo termine di 5 anni la P.A. non adottava alcun altro atto; con la nota da ultimo impugnata la P.A. chiedeva il pagamento della somma a suo tempo richiesta a titolo di sanzione e degli interessi legali, decorrenti dal 5.11.2008.

Da qui il ricorso con il quale sinteticamente si deduceva la prescrizione del diritto della P.A. a conseguire le somme richieste con il provvedimento impugnato, essendo decorso il termine quinquennale computato dal giorno in cui la violazione è stata commessa, tenuto conto che in data 21.2.2008 la P.A. determinava l’importo dovuto a titolo di sanzione ex art. 36 DPR n. 380/2001 e che in data 5.11.2008 chiedeva il pagamento dell’importo a saldo della sanzione pari ad euro 47.643,25 e che, dunque, al più da tale ultima data, inizia a a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, definitivamente scaduto in data 5.11.2013; solo in data 19.11.2018, ovvero a distanza di oltre il prescritto termine di 5 anni, la P.A. chiedeva il pagamento di dette somme; anche a voler ricondurre le somme in questione a contributo di costruzione, la prescrizione ordinaria, decennale sarebbe comunque intervenuta ben prima della richiesta del 19.11.2018 non potendosi tener conto della sola spedizione dell’atto di messa in mora; né tale termine di prescrizione potrebbe farsi decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza del TAR Campania n. 2697 del 2009, con il quale è stato respinto il ricorso proposto dalla società ricorrente, stante comunque l’intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale e tenuto conto degli arresti cautelari che hanno infine rimosso l’impedimento ad esigere il credito.

Si costituiva il Comune di Battipaglia il quale anzitutto deduceva l’inapplicabilità del termine quinquennale di prescrizione ai pagamenti ex artt. 36 e 38 DPR 380/2001, richiamando ampia giurisprudenza; in ogni caso, la prescrizione sarebbe interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia di cognizione ovvero conservativo o esecutivo, e il giudizio avrebbe anche effetto sospensivo per tutta la durata del giudizio stesso; dunque, essendo il contenzioso sulla rivendicazione dl pagamento dell’oblazione rimasto sub judice fino alla pubblicazione in data 18.5.2008 della sentenza n. 2697/2009 e, fino al passaggio in giudicato di quest’ultima, al decorso di un anno e quarantacinque giorni in data 11.7.2010, l’atto di messa in mora e la successiva ingiunzione sarebbero tempestivamente intervenuti a ad interrompere la prescrizione.

Interveniva ad opponendum Francesco Magliano, esibendo ampia documentazione e sostenendo la piena legittimità e tempestività della richiesta del Comune.

All’esito della udienza in camera di consiglio, emergendo la possibilità di definire il giudizio immediatamente, trattandosi di unica questione di diritto e non essendo necessari adempimenti istruttori, il Collegio riservava la decisione.

DIRITTO

La presente controversia è incentrata sulla contestazione, mossa dalla ricorrente, alla pretesa creditoria del Comune di Battipaglia che ha richiesto il pagamento della somma indicata in epigrafe a titolo di oblazione (sorte capitale e interessi) riferita al permesso di costruire in sanatoria rilasciato in data 29.4.2008 (prot n. 31837 n. 17/08).

Va premesso in fatto che già con ricorso al TAR Campania – Salerno, n. 477/2008 R.G. la società ricorrente ebbe a contestare l’entità della pretesa comunale a suo tempo fatta valere con atto prot. n. 14050/08 del 21.2.2008; tale atto, dapprima sospeso dal TAR con ordinanza cautelare n. 325/08, ha ripreso efficacia a seguito dalla riforma in appello dell’ordinanza cautelare (cfr. Cons. di Stato, n. 3476/2008); il ricorso è poi stato respinto dal TAR con sentenza n. 2697/2009.

La contestazione è incentrata sull’eccepita prescrizione della pretesa creditoria, che la ricorrente assume essere quinquennale (qualificando la pretesa a titolo di sanzione amministrativa), e che, anche se decennale, sarebbe comunque maturata, posto che l’ultima interruzione risalirebbe al 5.11.2008, onde la richiesta del 19.11.2018 (data in cui la nota 12.10.2008 è stata notificata alla ricorrente) sarebbe tardiva e non valida ai fini della costituzione in mora del debitore.

Osserva il Collegio che le parti concordano nell’attribuire portata interruttiva della prescrizione all’atto del 5.11.2008 con il quale il Comune di Battipaglia ha chiesto il pagamento dell’importo pari ad euro 47.643,25.

Orbene, tale atto risulta notificato alla società ricorrente in data 10.12.2008 (cfr. allegato n. 4 della produzione di parte resistente Comune di Battipaglia) ed è da tale data (10.12.2008) che inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945, comma 2, C.C.).

A tale atto va invero attribuita valenza di costituzione in mora ai sensi dell’art. 2943, ultimo comma, C.C. (“ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore…”), che tale è per l’appunto ove e a partire da quando sia “diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza” (cfr. Cass. Civ., sez. lav., 28.11.2016, n. 24116, ex pluris).

Tanto premesso, occorre richiamare il disposto di cui all’art. 2946 C.C., secondo cui “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.

La questione, dunque, si riduce a stabilire se l’”oblazione” prevista dall’art. 36 TU- Edilizia ricada nell’ordinaria previsione sopra citata ovvero sia assoggettata al più breve termine prescrizionale previsto in generale per le sanzioni ex art. 28, comma 1, L. 689/1981.

Al riguardo, il Collegio non può che richiamare le numerose sentenze, anche di questo TAR, che hanno pacificamente sottoposto al termine decennale le pretese collegate ad oneri di costruzione (costi di costruzione, oneri di urbanizzazione), alle quali devono essere assimilate le “oblazioni” di cui all’art. 36 DPR 380/2001, giacché ne replicano la medesima natura di prestazione contributiva a carico del privato a fronte della indotta trasformazione fondiaria, non facendo differenza, sotto tale profilo, che tale trasformazione sia stata autorizzata ex ante, come di regola, o ex post, nel caso di condoni o di procedimenti conformativi ex post.

Del resto tale è il regime cui è sottoposta, appunto, anche l’oblazione discendente da “condono” (cha riveste natura ancora più spiccatamente violativa delle disposizioni regolanti l’ordinaria trasformazione fondiaria e che pure non è considerata “sanzione”) (cfr., ex pluris e da ultimo, Cons. di Stato, nn. 8181/2019, 4514/2019 e 3241/2019).

Trattandosi, dunque, di pretesa patrimoniale assoggettata al regime prescrizionale ordinario, risulta tempestiva la richiesta del 12.10.2018, consegnata in data 19.11.2018 (come risulta dall’allegato 6 della produzione di parte resistente), in quanto precedente alla scadenza di dieci anni (termine ordinario di prescrizione) decorrenti dal 10.12.2008.

Tenuto conto del suesposto ordito argomentativo, non hanno alcun rilievo, ai fini della decisione, le alterne vicende processuali di cui al giudizio definito con la sentenza TAR 2687/2009, su cui pure le parti hanno variamente disquisito.

Il ricorso non merita, dunque, accoglimento e va rigettato.

Le spese di giudizio, tra la ricorrente e il Comune resistente, seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato; si compensano, invece, nei confronti dell’interventore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del comune di Battipaglia che si liquidano in complessivi euro 2.000. 00, oltre accessori di legge; compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

Roberta Mazzulla, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Abbruzzese

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