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L’Avvocato risponde a cura dell’Avv. Simona Mazzeo

Per una consulenza legale in tutte le materie di diritto SCRIVETE A: simona.mazzeo@tiscali.it. Saranno selezionati i quesiti di diritto più interessanti e l’ Avv. Mazzeo risponderà ad essi nel prossimo numero.
Per questo mese la redazione, tra i tanti pervenuti, ha selezionato il quesito di Michele da Stella Cilento che si chiedeva se potesse influire sull’ammontare dell’assegno di mantenimento del figlio, il fatto che da qualche mese vivesse in un appartamento in affitto con la sua nuova famiglia.
Caro Michele, sul punto è di assoluta rilevanza una recentissima ordinanza della Cassazione, la n. 11438 del 22 maggio 2014, pronunciata in una vicenda riguardante un padre divorziato che, pagando un canone di affitto nell’appartamento dove viveva con la nuova famiglia, chiedeva la riduzione dell’assegno di mantenimento nei confronti del figlio, convivente con l’ex moglie.
Per i giudici di Piazza Cavour, non può sottovalutarsi nella determinazione del quantum dell’assegno il “peso del canone di locazione” gravante sull’onerato, il quale è fatto sopravvenuto idoneo a considerare legittima la riduzione della somma dovuta per il mantenimento, considerato altresì il diritto del coniuge obbligato a mantenere un tenore di vita corrispondente alla propria situazione economica.
La Corte coglie, in tal modo, l’occasione per ribadire, il principio di “equità” sotteso all’istituto del mantenimento, che mira, appunto, a riequilibrare la situazione economica della famiglia di fronte alla disgregazione causata dalla cessazione del rapporto coniugale, garantendo al nucleo familiare preesistente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nei limiti delle possibilità economiche dell’obbligato, al quale dovrà essere assicurata la possibilità di provvedere adeguatamente sia al proprio mantenimento che a quello della famiglia successivamente creata.

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