Cronaca

Amalfi. Dissequestro stabilimenti balneari: ecco le motivazioni del Riesame

AMALFI. Una stagione salva quella di Amalfi per effetto della determinazione dei giudici del riesame di Salerno che hanno accolto i ricorsi presentati dagli avvocati Andrea Di Lieto, Mario Farace, Leopoldo Fiorentino e Francesco Gargano qualche giorno dopo la notifica dei provvedimenti di sequestro preventivo.

«L’istanza di riesame deve essere accolta per insussistenza del fumus commissi delicti in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 1161 del codice della navigazione di cui al capo 1) della rubrica (per mancanza dell’elemento soggettivo della contestata condotta di occupazione arbitraria di spazio demaniale e per prescrizione della contestata condotta di innovazioni non autorizzate), con conseguente restituzione dei beni in sequestro».

E’ stabiliscono i giudici del tribunale di Salerno, sezione riesame (presidente Gaetano Sgroia, giudici Gabriella Passaro e Cristina De Luca), che hanno annullato il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno lo scorso 9 luglio disponendo la restituzione degli stabilimenti ai legali rappresentanti delle società Stella Maris, Marina Grande, Silver Moon e Mar di Cobalto.

Il riesame è dunque fondato per una serie di motivazioni. A cominciare dall’occupazione del suolo demaniale.

«Pur prendendo atto questo Tribunale degli orientamenti giurisprudenziali sul punto citati nel decreto impugnato, va comunque rilevato, nella specifica vicenda in esame, che alla data di entrata in vigore del D.L. 194/2009 (e cioè il 30.12.2009, giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come espressamente previsto dall’art. 11 del D.L. 194/2009) era sicuramente “in essere” la concessione demaniale» si legge nel decreto di annullamento del provvedimento della procura.

«Pertanto, anche sotto tale profilo, deve essere escluso quanto meno l’elemento soggettivo del reato di occupazione arbitraria di spazio demaniale di cui all’art. 1161 del codice della navigazione – proseguono i giudici del Riesame – ben potendosi sostenere che la ricorrente abbia in buona fede ritenuto che la sua concessione demaniale tosse stata prorogata automaticamente per legge fino al 31 dicembre 2020 senza alcuna necessità di un provvedimento dichiarativo da parte della P.A. concedente (come peraltro è stato espressamente affermato dal T.A.R. Salerno, con cui è stato annullato proprio un provvedimento del Comune di Amalfi di revoca e decadenza della concessione demaniale di un’area destinata al mantenimento di uno stabilimento balneare in Amalfi)».

«E ciò a maggior ragione ove si consideri che, come documentato dalla difesa – si legge -anche dopo la formale scadenza della concessione demaniale della ricorrente, il Comune di Amalfi, da un lato, ha chiesto ed ottenuto dalla ricorrente il pagamento degli oneri concessori per tutti gli anni successivi e, dall’altro, in data 19.5.2016 ha tenuto una conferenza di servizi al fine di condividere nuove linee progettuali con i concessionari degli stabilimenti balneari di Amalfi».

Per i giudici del Riesame le considerazioni riportate nella sentenza «inducono ragionevolmente a ritenere insussistente nel caso di specie l’elemento soggettivo del reato di occupazione arbitraria di spazio demaniale di cui all’art. 1161 del codice della navigazione, e quindi ilfumus commissi delicti in ordine alle condotte contestate sotto tale profilo».

Ma non è tutto perché è stata «contestata» anche l’accusa relativa alle «innovazioni non autorizzate relative alla realizzazione di opere stabilmente ancorate al suolo e di difficile rimozione anziché interamente smontabili come previsto dalla concessione demaniale».

«Orbene – osserva il Tribunale del Riesame – né dagli atti né dal decreto impugnato risulta in alcun modo che le contestate innovazioni abbiano determinato una occupazione abusiva dell’area o un ampliamento di quella legalmente autorizzata, giacché all’ evidenza di tratta di innovazioni che riguardano soltanto le modalità di realizzazione delle opere dello stabilimento balenare (ancorate al suolo anziché interamente smontabili); ne consegue che, trattandosi di opere già interamente realizzate entro il 27.4.2007 (come risulta dagli atti e dal decreto impugnato), la condotta contravvenzionale di innovazioni non autorizzate contestata nel capo 1) della rubrica (che costituisce un reato istantaneo, alla luce del citato orientamento di legittimità condiviso da questo Tribunale) deve ritenersi estinta per prescrizione».

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