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Elezioni comunali 2024, dove si vota in provincia di Salerno | L’ELENCO COMPLETO

Dove e quando si vota per le elezioni comunali in provincia di Salerno nel 2024? L’anno appena iniziato verrà sicuramente ricordato come l’anno delle elezioni, a livello mondiale – con 76 Paesi al voto – e nazionale. Soltanto in Italia saranno milioni i cittadini che dovranno recarsi alle urne per i diversi appuntamenti elettorali. E anche la provincia di Salerno sarà chiamata a uno sforzo elettorale con tanti territori pronti a rinnovare sindaci e consigli comunali. Si voterà sabato 8 e domenica 9 giugno.


QUANDO E COME SI VOTA


Elezioni comunali 2024, dove si vota in provincia di Salerno

In provincia di Napoli saranno 47 i comuni al voto nel 2024. Di questi, nove hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti, in particolar modo Baronissi, Capaccio Paestum, Nocera Superiore e Sarno. Di seguito l’elenco completo:

  • Ascea
  • Atrani
  • Auletta
  • Baronissi
  • Bellizzi
  • Bellosguardo
  • Caggiano
  • Campora
  • Capaccio Paestum
  • Casalbuono
  • Casaletto Spartano
  • Caselle in Pittari
  • Castelnuovo Cilento
  • Castelnuovo di Conza
  • Castiglione del Genovesi
  • Cuccaro Vetere
  • Felitto
  • Furore
  • Futani
  • Gioi
  • Laureana Cilento
  • Minori
  • Montano Antilia
  • Montecorvino Pugliano
  • Morigerati
  • Nocera Superiore
  • Oliveto Citra
  • Omignano
  • Ottati
  • Perdifumo
  • Ricigliano
  • Rofrano
  • Sala Consilina
  • Salento
  • Salvitelle
  • San Cipriano Picentino
  • San Marzano sul Sarno
  • San Mauro Cilento
  • San Pietro al Tanagro
  • San Rufo
  • Sarno
  • Torchiara
  • Torraca
  • Torre Orsaia
  • Tramonti
  • Valle dell’Angelo
  • Vietri sul Mare

Come si vota per rinnovare sindaco e consiglio comunale

La votazione del Sindaco e del Consiglio comunale avviene su un’unica scheda. La scheda riporta il nome e il cognome del Sindaco, i contrassegni delle liste affiancati dalle righe per esprimere i 2 voti di preferenza ai candidati consigliere di genere diverso (doppia preferenza di genere). L’ordine sulla scheda dei candidati alla carica di Sindaco e della lista o liste collegate è determinato mediante sorteggio. L’elettore può esprimere un voto:

  • solo per il candidato alla carica Sindaco. In tal caso il voto si intende attribuito solo al candidato Sindaco;
  • per una lista collegata al candidato Sindaco. Il voto si intende espresso anche in favore del candidato alla carica di Sindaco;
  • solo nei Comuni con più di 15mila abitanti, per un Sindaco e una lista a lui non collegata (il cosiddetto voto disgiunto);
  • per uno o due candidati consiglieri esprimendo le preferenze negli appositi spazi sulla scheda.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista per la quale si intende

Paolo Siotto

Giornalista pubblicista dal 2015, collabora per l'Occhio da giugno 2019 dopo diverse esperienze con testate locali. È responsabile della redazione centrale del network giornalistico L'Occhio.

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