Dove e quando si vota per le elezioni comunali in provincia di Salerno nel 2024? L’anno appena iniziato verrà sicuramente ricordato come l’anno delle elezioni, a livello mondiale – con 76 Paesi al voto – e nazionale. Soltanto in Italia saranno milioni i cittadini che dovranno recarsi alle urne per i diversi appuntamenti elettorali. E anche la provincia di Salerno sarà chiamata a uno sforzo elettorale con tanti territori pronti a rinnovare sindaci e consigli comunali. Si voterà sabato 8 e domenica 9 giugno.
QUANDO E COME SI VOTA
Elezioni comunali 2024, dove si vota in provincia di Salerno
In provincia di Napoli saranno 47 i comuni al voto nel 2024. Di questi, nove hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti, in particolar modo Baronissi, Capaccio Paestum, Nocera Superiore e Sarno. Di seguito l’elenco completo:
- Ascea
- Atrani
- Auletta
- Baronissi
- Bellizzi
- Bellosguardo
- Caggiano
- Campora
- Capaccio Paestum
- Casalbuono
- Casaletto Spartano
- Caselle in Pittari
- Castelnuovo Cilento
- Castelnuovo di Conza
- Castiglione del Genovesi
- Cuccaro Vetere
- Felitto
- Furore
- Futani
- Gioi
- Laureana Cilento
- Minori
- Montano Antilia
- Montecorvino Pugliano
- Morigerati
- Nocera Superiore
- Oliveto Citra
- Omignano
- Ottati
- Perdifumo
- Ricigliano
- Rofrano
- Sala Consilina
- Salento
- Salvitelle
- San Cipriano Picentino
- San Marzano sul Sarno
- San Mauro Cilento
- San Pietro al Tanagro
- San Rufo
- Sarno
- Torchiara
- Torraca
- Torre Orsaia
- Tramonti
- Valle dell’Angelo
- Vietri sul Mare
Come si vota per rinnovare sindaco e consiglio comunale
La votazione del Sindaco e del Consiglio comunale avviene su un’unica scheda. La scheda riporta il nome e il cognome del Sindaco, i contrassegni delle liste affiancati dalle righe per esprimere i 2 voti di preferenza ai candidati consigliere di genere diverso (doppia preferenza di genere). L’ordine sulla scheda dei candidati alla carica di Sindaco e della lista o liste collegate è determinato mediante sorteggio. L’elettore può esprimere un voto:
- solo per il candidato alla carica Sindaco. In tal caso il voto si intende attribuito solo al candidato Sindaco;
- per una lista collegata al candidato Sindaco. Il voto si intende espresso anche in favore del candidato alla carica di Sindaco;
- solo nei Comuni con più di 15mila abitanti, per un Sindaco e una lista a lui non collegata (il cosiddetto voto disgiunto);
- per uno o due candidati consiglieri esprimendo le preferenze negli appositi spazi sulla scheda.
Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista per la quale si intende