Cronaca

Muffa o cibo avariato a mensa: รจ responsabile penalmente il fornitore

Risponde penalmente ed รจ condannato a pagare una pesante ammenda il legale rappresentante della ditta che fornisce pasti ad una mensa, come quella di un ospedale, se somministra un prodotto in stato di alterazione quali la sola presenza di muffe.

A stabilire questi principi, la significativa la Cassazione sentenza 916/18 depositata il 12 gennaio.

Con la decisione in commento che per Giovanni D’Agata, presidente dello โ€œSportello dei Dirittiโ€ costituisce un significativo precedente nella delicata materia della somministrazione di cibi presso mense e comunque per ogni tipo di servizio di ristorazione, i giudici della terza sezione penale della Suprema Corte, hanno dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di unโ€™azienda il cui personale provvedeva alla preparazione, cottura, confezionamento e distribuzione pasti ai reparti di un ospedale romano.

Somministrazione di cibi alle mense, un importante precedente

A uno dei pazienti era stata consegnata una vaschetta contenente minestrina in brodo che presentava evidenti segni di deterioramento ed alterazione, in particolare, brodo pieno di muffa, e il tribunale di Roma aveva condannato il responsabile al pagamento di unโ€™ammenda di ben 12 mila euro.

Nel confermare la condanna dellโ€™imputato, gli ermellini hanno ribadito che per alterazione (art. 5 lettera d) legge 283/62) deve intendersi ยซla presenza di un processo modificativo di una sostanza alimentare che diviene altra da sรฉ per un fenomeno di spontanea degenerazione, la cui origine puรฒ essere dovuta allโ€™azione di agenti fisici (ad esempio luce, calore) ovvero chimici, tra i quali si collocano i microorganismi viventi, agevolati dallโ€™azione dellโ€™umiditร  (batteri, muffe, funghi eccetera.

Ne consegue che le sostanze alimentari invase da muffe versano in stato di alterazione ed integrano la contravvenzione di cui alla lettera d) dell’art, 5 legge Citata (sez.3, n.18098 del 26/02/2012,RV.2525L4; sez.6, n.8935 del 18/03/1994, Rv.199038); integra, pertanto, il reato previsto dall’art. 5, lett. d) legge 30 aprile 1962, n. 283, in vigore del d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297, la distribuzione per il consumo di prodotti alimentari ricoperti da muffe.

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