Cronaca

Capaccio Paestum, un imprenditore di Albanella denuncia la BCC

CAPACCIO. Stando a quanto riporta il quotidiano “La Città”, ex correntista della BCC di Capaccio Paestum, ha condannato la banca a restituire la somma di 30,348 euro e di 26,257 (oltre che gli interessi dei singoli crediti e al pagamento delle spese processuali). All’interno della sentenza, si stabilisce che, la banca ha diritto di procedere all’esecuzione dell’importo di 29,897 euro a titolo di rimborso del mutuo fondiario del 10 novembre 1999, senza contare gli interessi convenzionali legati alla maturazione del credito.

È stato dunque stabilito dal tribunale salernitano, in seguito alla causa civile avviata da Pasquale Carucci (imprenditore di Albanella) nella specifica dell’opposizione del precetto. Giorni fa c’è stato addirittura un tentativo di conciliazione non andato a buon fine. La vicenda è iniziata nel ’95, quando l’imprenditore ottenne dalla banca un affidamento ed un mutuo fondiario a tasso del 16%. «Attesa l’ingente quota di interessi si producono ritardi nei pagamenti delle rate – si legge in una nota della società Kipling, che si è occupata dell’analisi dei rapporti – con addebito di interessi di mora calcolati anche sulla quota parte di interessi corrispettivi. Tanto concreta anatocismo. L’apertura di credito in conto corrente, contratto di fido, produce anch’essa interessi, commissioni e spese progressivamente crescenti innescando un circolo vizioso». Il debito in seguito viene estinto con un nuovo mutuo: «Nonostante 40 rate siano regolarmente onorate l’applicazione di interessi superiori a quelli concordati produce una nuova empasse.

La banca notifica un precetto per il pagamento integrale delle somme dovute – continua la nota – le perizie rivelano un illegittimo anatocismo e numerose irregolarità, sia con riferimento alle aperture di credito in conto corrente che ai mutui». E l’imprenditore si oppone fermamente a questo precetto: «Sul mutuo fondiario, il tribunale chiarisce che la ragione per cui il credito fondiario era sottratto alla disciplina che vieta la produzione di interessi sugli interessi, risiede nel fatto che gli interessi corrispettivi, in tale ambito, non maturavano quali frutti del capitale, bensì costituivano il mezzo mediante il quale la banca pagava gli interessi compensativi ai prenditori delle cartelle fondiarie. Invero, la provvista dei mutui fondiari – conclude la nota – era costituita mediante l’emissione di cartelle fondiarie. Tale mutualità è caratteristica del credito fondiario, per cui la banca era solo un intermediario tra i prenditori delle cartelle fondiarie ed i mutuatari, sottraeva tale tipo di credito alla disciplina del divieto di anatocismo. In ragione di tanto gli interessi anatocistici nell’ambito delle operazioni di finanziamento fondiario devono ritenersi illegittimi». Riguardo a questa vicenda, è in corso anche un procedimento penale, ove i vertici della BCC sono stati portati all’epoca al primo grado e al proscioglimento.

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